Cassazione Civile, Ordinanza n. 34647/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda degli assicurati volta a ottenere l'accertamento che una polizza incendio/eventi atmosferici stipulata nel 2007 coprisse i danni subiti da un immobile di loro proprietà in Otranto, causati da un evento atmosferico occorso nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2009, e la condanna dell'assicurazione al pagamento dell'indennizzo. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno sulla base della consulenza tecnica. In appello la compagnia aveva sostenuto che la polizza fosse inoperante per difetto dei presupposti contrattuali, chiedendo il rigetto della domanda e la restituzione di quanto già pagato, oppure la riduzione dell'indennizzo. La corte d'appello ha accolto il gravame, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda degli assicurati. In cassazione gli assicurati hanno dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e 1363 c.c. e vizio di motivazione, assumendo che la clausola di polizza invocata dalla compagnia fosse stata interpretata in modo meramente letterale e parziale; secondo i ricorrenti, l'esclusione per i danni provocati dagli eventi atmosferici avrebbe riguardato solo rotture, brecce o lesioni di tetto, pareti o serramenti, non anche le infiltrazioni attraverso gli infissi. Hanno inoltre sostenuto che la corte territoriale non avrebbe distinto tra infissi e serramenti, mentre il contratto menzionava solo questi ultimi, e che il consulente tecnico aveva ravvisato un evento meteorologico di intensità tale da rientrare nella copertura contrattuale. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure: la lettura della clausola data dal giudice di merito è stata considerata corretta, perché nel linguaggio corrente 'infisso' può essere inteso come sinonimo di 'serramento' o comunque come termine che lo comprende; la sentenza impugnata è stata anche ritenuta adeguatamente motivata e non affetta da omesso esame di un fatto decisivo. È stato quindi rigettato il ricorso, con compensazione integrale delle spese di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli assicurati, confermando la decisione della Corte d'appello di Lecce che aveva escluso l'operatività della polizza e rigettato la domanda di indennizzo. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola contrattuale operata dal giudice di merito, valorizzando il significato corrente dei termini 'infisso' e 'serramento' e la correlazione della clausola con le altre previsioni di polizza. Ha inoltre escluso la sussistenza del dedotto vizio motivazionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per intero tra le parti; è stato dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La clausola contrattuale va interpretata secondo il criterio letterale e la comune intenzione delle parti, ma la censura è stata respinta perché l'interpretazione data dal giudice di merito è stata ritenuta coerente con il significato corrente dei termini utilizzati.
Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre; la Corte ha ritenuto corretta la lettura sistematica della clausola assicurativa in relazione alle altre previsioni di polizza.
La parte ricorrente invocava l'interpretazione secondo buona fede; la Corte non ha ravvisato violazione di tale criterio nell'interpretazione adottata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato dedotto il vizio di omesso esame/motivazione; la Corte ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo e ha rilevato che le censure motivazionali non rispettavano il paradigma applicabile.
È richiamata la procedura camerale non partecipata per la decisione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo da versare è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale occorre attribuire ai termini il significato che essi assumono nel linguaggio comune, salvo che dal contratto emerga un diverso senso tecnico o sistematico.
- L'interpretazione letterale non può essere isolata dal contesto complessivo del contratto: le singole clausole vanno lette in coordinamento reciproco, secondo il criterio di cui all'art. 1363 c.c.
- La censura in cassazione per violazione delle norme ermeneutiche contrattuali è infondata se la lettura del giudice di merito è logicamente e testualmente coerente con le espressioni usate dalle parti.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata dia conto, in modo comprensibile, delle ragioni dell'interpretazione adottata e non ometta l'esame di un fatto decisivo.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto integrale del ricorso comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, indipendentemente dalla statuizione sulle spese.
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