Cassazione Civile, Ordinanza n. 27827/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del titolare di un'impresa individuale, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF e IVA, i redditi del 2014 per asserito indebito utilizzo del regime di esenzione previsto dall'art. 10, n. 14, d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado. In appello, l'Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo i motivi non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi delle controdeduzioni già svolte in primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello conteneva invece critiche puntuali alla ratio decidendi della sentenza di primo grado e che, comunque, la specificità dei motivi può sussistere anche quando l'appellante riproponga argomenti già svolti in precedenza, purché la doglianza consenta di individuare con chiarezza le statuizioni contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario è soddisfatto quando l'atto, letto nel suo complesso, consenta di comprendere in modo inequivoco quali punti della decisione siano contestati e quali siano le ragioni della censura, anche se le argomentazioni riproducono quelle già svolte nel primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello dell'Ufficio alla luce del principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi è ipotesi eccezionale e va interpretata restrittivamente; i motivi sono specifici se dall'atto, considerato nel suo complesso, emerge in modo chiaro la volontà di contestare la sentenza di primo grado e le relative statuizioni.
art. 10, n. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato solo come base normativa del regime di esenzione oggetto dell'avviso di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione.
La norma è richiamata per affermare che la previsione di inammissibilità deve essere letta restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando manchino del tutto, o siano assolutamente incerti, i motivi di impugnazione; non basta una formulazione sintetica se l'atto consente comunque di comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dei motivi di appello si valuta sull'atto di impugnazione nel suo complesso, potendo le ragioni della doglianza ricavarsi anche implicitamente da premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni.
- L'atto di appello non deve necessariamente introdurre argomenti nuovi rispetto al primo grado né contenere un progetto alternativo di decisione: è sufficiente una critica adeguata e chiara alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è una sanzione processuale eccezionale e, come tale, va applicata in modo restrittivo, in modo da preservare per quanto possibile l'esame del merito dell'impugnazione.
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