Sentenza del 15/06/2018 n. 15856 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili ai fini IRPEG, IVA e IRAP per l'anno 2004. I rilievi riguardavano: la deduzione integrale dei costi di progettazione di un impianto non realizzato; l'antieconomicità e la non inerenza dei servizi commerciali; le prestazioni professionali rese da un ex dipendente; i costi relativi a locali subaffittati dalla capogruppo; e i servizi meccanografici e amministrativi infragruppo. L'Agenzia ha inoltre denunciato l'insufficiente motivazione della CTR sulla prova dell'inerenza, della congruità e della corretta ripartizione dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la deduzione integrale, nell'esercizio 2004, delle spese di progettazione pluriennali. Per la normativa allora vigente, infatti, l'ammortamento quinquennale era facoltativo e non obbligatorio; l'obbligo di deduzione in quote costanti è stato introdotto solo dal 22 marzo 2005. La Corte ha invece accolto gli altri quattro motivi, rilevando che la CTR aveva motivato in modo lacunoso e apodittico sulla natura inerente, congrua ed economicamente coerente degli altri costi. In particolare, per i costi infragruppo occorreva verificare l'effettiva utilità per la controllata, la certezza e documentazione dei servizi, i criteri di determinazione e ripartizione dei costi, la congruità dei corrispettivi e i vantaggi concretamente conseguiti. La sentenza è stata cassata parzialmente e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 3
Le medesime spese ... sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi
Per l'anno 2004 la norma non imponeva ancora necessariamente l'ammortamento quinquennale delle spese pluriennali; tale obbligo è stato introdotto con decorrenza dal 22 marzo 2005. In precedenza, la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento poteva essere legittima.
Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 5
La disciplina civilistica dei costi pluriennali confermava, per il periodo considerato, la facoltatività dell'ammortamento quinquennale.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 83 e 109, già art. 75, comma 5
La deducibilità dei costi richiede che siano inerenti all'attività d'impresa. L'inerenza è collegata alla riferibilità, anche potenziale o indiretta, del costo a un'attività idonea a produrre ricavi e comprende anche la verifica della congruità e coerenza economica quando queste siano contestate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È censurabile in cassazione la motivazione insufficiente o meramente apparente su fatti controversi e decisivi, quando il giudice non indichi adeguatamente gli elementi valutati e non renda comprensibile il percorso logico seguito.
Massime di principio
- Per valutare la deducibilità di un costo non è sufficiente la sua contabilizzazione o la presenza di una fattura: il contribuente deve dimostrarne esistenza, effettività, inerenza, coerenza economica e congruità, soprattutto quando tali profili siano contestati dall'Amministrazione.
- L'inerenza non richiede necessariamente un collegamento diretto con uno specifico ricavo, ma il costo deve essere riferibile, anche indirettamente o potenzialmente, all'attività d'impresa e non a una sfera estranea ad essa.
- Nei rapporti infragruppo la società controllata deve provare che il servizio ricevuto le abbia procurato un'utilità effettiva e obiettivamente determinabile. Devono essere documentati i servizi prestati, i criteri di quantificazione e ripartizione, il vantaggio per la controllata e la congruità del corrispettivo.
- La capogruppo non può giustificare automaticamente la deduzione di costi addebitati alle controllate mediante l'esistenza di un rapporto societario o di un contratto generale: occorre una verifica concreta della prestazione e dell'interesse della singola società che sostiene il costo.
- La valutazione dell'antieconomicità può giustificare il disconoscimento fiscale di un costo sproporzionato, ma deve essere fondata su elementi concreti e il giudice deve confrontarsi analiticamente con le prove e le contestazioni delle parti.
- Per i costi pluriennali occorre applicare la disciplina vigente nell'anno di sostenimento. Nel caso esaminato, per il 2004 la deduzione integrale era consentita perché l'ammortamento quinquennale non era ancora obbligatorio.
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