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Sentenza

Sentenza n. 991/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1895/2023

Giustizia amministrativa202401294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto in parte il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e l’ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate senza titolo presso un’abitazione, consistenti nel frazionamento dell’immobile in due unità indipendenti, nella realizzazione di un vano cucina chiuso sul terrazzino, nella sostituzione di un pergolato con una tettoia e nell’installazione di tende parasole, queste ultime già ritenute illegittimamente sanzionate dal TAR. Con il primo motivo, articolato in tre sub-motivi, ha dedotto violazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 36 e 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 149 d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che gli interventi costituissero manutenzione straordinaria soggetta a SCIA e che, in mancanza, fosse applicabile la sanzione pecuniaria prevista per le opere eseguite senza SCIA, eventualmente previa sanatoria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e difetto di motivazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto impropria la separata considerazione dei singoli interventi, poiché realizzati nel medesimo contesto temporale e spaziale e quindi da valutare unitariamente. Il frazionamento dell’immobile non è qualificabile come manutenzione straordinaria: ha determinato un aumento degli standard urbanistici e presupponeva la realizzazione di un vano cucina chiuso, con incremento volumetrico e modifica della sagoma, finalizzati alla creazione abusiva di due unità abitative. Tali interventi, inoltre, insistevano su un’area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale, nella quale gli incrementi volumetrici e le modifiche della sagoma richiedevano il permesso di costruire e il coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Non era quindi applicabile l’art. 37 d.P.R. 380/2001, relativo alle opere realizzate senza SCIA. La modesta entità dell’incremento volumetrico non consentiva né la sanatoria né la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, considerato anche che l’incremento era di poco inferiore a otto metri quadrati ed era funzionale alla creazione di una seconda unità abitativa. Anche la tettoia, pur avente natura pertinenziale, è stata qualificata come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001, necessitante di permesso di costruire se realizzata in zona di pregio paesaggistico. La fiscalizzazione dell’abuso è stata ritenuta rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione. La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta irrilevante e comunque infondata, poiché, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    Il frazionamento con aumento degli standard urbanistici e realizzazione di un vano chiuso con incremento volumetrico e modifica della sagoma non rientra nella manutenzione straordinaria.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    La tettoia, anche se pertinenziale, è qualificabile come nuova costruzione e richiede il permesso di costruire quando realizzata in zona di pregio ambientale o paesaggistico.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La sanzione prevista per opere realizzate senza SCIA non è applicabile quando l’intervento, per caratteristiche e localizzazione vincolata, richiede il permesso di costruire.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non determina l’illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio derivante dalla violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento del provvedimento vincolato o sostanzialmente inevitabile, quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 74 c.p.a.

    Il giudice può motivare mediante rinvio alla giurisprudenza consolidata, quando la questione sia già stata uniformemente risolta.

Massime di principio

  • Gli interventi edilizi realizzati nello stesso contesto temporale e spaziale devono essere valutati unitariamente, senza atomizzare le singole opere al fine di ricondurle artificiosamente a categorie edilizie meno onerose.
  • Il frazionamento di un immobile in più unità abitative, quando sia reso possibile da un incremento volumetrico e comporti aumento degli standard urbanistici e modifica della sagoma, non costituisce manutenzione straordinaria e richiede il permesso di costruire.
  • In area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale, gli interventi che determinano incremento volumetrico o modifica della sagoma non sono assentibili mediante SCIA e richiedono il permesso di costruire, oltre al coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La tettoia, anche se pertinenziale, integra una nuova costruzione e necessita del permesso di costruire quando è realizzata in una zona di pregio ambientale o paesaggistico.
  • La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando, per la natura e le caratteristiche dell’intervento abusivo, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

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