Cassazione Civile, Ordinanza n. 25366/2026 del 15/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'ATI composta da due cooperative aveva stipulato con un Comune un contratto d'appalto novennale per lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti. Il capitolato prevedeva l'adeguamento del canone in caso di variazione superiore al 5% della popolazione fruitrice del servizio. La cooperativa capogruppo e mandataria aveva promosso una prima causa chiedendo il riconoscimento dell'adeguamento a decorrere dal 31 dicembre 2006. Dopo che il ramo d'azienda era stato concesso in affitto a un'altra società, il Tribunale aveva dichiarato improponibile o improcedibile la domanda della mandataria, ritenendo, tra l'altro, carenti l'interesse ad agire e la legittimazione processuale; la domanda dell'affittuaria era stata rigettata per insufficiente prova dell'importo dovuto. La sentenza era passata in giudicato. La cooperativa, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, aveva promosso una seconda causa, limitata al periodo anteriore all'affitto del ramo d'azienda, chiedendo il pagamento di euro 62.652,35, oltre accessori, assumendo che il precedente giudicato avesse accertato la fondatezza del diritto all'adeguamento e non fosse opponibile alla cooperativa quale parte distinta dall'ATI. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo la nuova domanda preclusa dagli effetti della precedente sentenza, in quanto sostanzialmente identica per causa petendi e petitum. Con tre motivi, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c. per il superamento dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato, la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché l'illogicità, contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione. Ha inoltre sostenuto che la precedente sentenza fosse meramente processuale e che non contenesse ulteriori rationes decidendi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero accomunati dal difetto di autosufficienza e specificità, poiché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il testo integrale della precedente sentenza passata in giudicato, ma soltanto il dispositivo, brevi stralci della motivazione e sintetiche ricostruzioni del suo contenuto. Poiché l'interpretazione del giudicato esterno richiede l'esame congiunto di dispositivo e motivazione, tale omissione impediva alla Corte di verificare i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato, le rationes decidendi e l'asserita natura esclusivamente processuale della precedente pronuncia. La Corte ha inoltre escluso la dedotta nullità per motivazione contraddittoria o apparente, ritenendo congrua e comprensibile la motivazione della Corte d'appello, fondata sull'identità sostanziale di causa petendi e petitum tra le due domande. Ha precisato che l'ATI non costituisce un nuovo soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti e che non era sufficiente affermare che la cooperativa non fosse parte del primo giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 6.700, oltre accessori, e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione agli effetti del giudicato esterno e ai suoi limiti soggettivi e oggettivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Fondamento del principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione: gli atti e i documenti richiamati devono essere puntualmente indicati e il loro contenuto deve essere riprodotto nei limiti necessari alla decisione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Individua l'importo del contributo unificato previsto per il ricorso, assunto come parametro per l'ulteriore importo dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione deduce la violazione o l'erronea interpretazione di un giudicato esterno, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso, con il grado di completezza necessario, sia il dispositivo sia la motivazione della sentenza passata in giudicato; la mera trascrizione del dispositivo o di brevi estratti non soddisfa il requisito di autosufficienza se non consente di verificare il comando giudiziale, le rationes decidendi e i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato.
- Il difetto di autosufficienza e specificità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di ricercare autonomamente negli atti processuali il contenuto del provvedimento richiamato, anche quando la censura prospetti un error in procedendo o la violazione del giudicato esterno.
- La motivazione della sentenza non è apparente o contraddittoria quando espone in modo comprensibile la ragione decisiva del rigetto e le ulteriori considerazioni svolte non ne compromettono l'autonomia logica.
- L'associazione temporanea di imprese non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica distinto dalle imprese partecipanti; non è quindi sufficiente allegare, senza una puntuale dimostrazione, la diversità soggettiva tra il raggruppamento e l'impresa mandataria per escludere gli effetti del giudizio promosso nell'ambito dell'ATI.
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