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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14569/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, per euro 11.378,50, emesso in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale che, a seguito dell’accertamento della nullità di clausole di un conto corrente, aveva rideterminato il saldo del rapporto escludendo capitalizzazione degli interessi e commissioni di massimo scoperto, applicando il tasso legale e condannando la banca alla restituzione di una somma in favore del correntista, oltre interessi. La banca ha impugnato l’avviso davanti al giudice tributario, sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata in misura fissa come provvedimento che dichiara la nullità di clausole contrattuali, con condanna restitutoria accessoria, e non in misura proporzionale come semplice condanna al pagamento di somme. Ha inoltre contestato l’esclusione dell’alternatività IVA/registro e la qualificazione degli interessi come moratori, deducendo che si trattava di interessi corrispettivi legati alla ripetizione dell’indebito e che, comunque, non potevano essere oggetto di autonoma imposizione proporzionale. Ha infine lamentato asseriti vizi di motivazione e di ultrapetizione/non contestazione della sentenza tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla pretesa motivazione per relationem della sentenza di merito, perché il ricorrente non aveva riportato il contenuto degli atti richiamati e perché, in ogni caso, la motivazione per riproduzione di atti di parte non determina nullità se le ragioni della decisione risultano comunque attribuibili al giudice e comprensibili. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la sentenza oggetto di registrazione rientrasse nell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986, poiché la condanna alla restituzione delle somme era conseguenza della declaratoria di nullità parziale delle clausole del contratto di conto corrente e della sostituzione automatica della disciplina legale, con funzione restitutoria e ripristino dello status quo ante. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito per l’accoglimento originario del ricorso contro l’avviso di liquidazione. I motivi terzo, quarto e quinto non hanno condotto ad autonoma statuizione decisiva: il terzo è stato assorbito; sui motivi relativi agli interessi la Corte ha precisato che, nell’indebito oggettivo, gli interessi seguono il capitale e non sono separatamente tassabili, con natura corrispettiva e non moratoria, ma tale profilo non incideva sull’esito già raggiunto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiama il dovere di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché priva della necessaria specificità e perché la motivazione per relationem non è di per sé nulla.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Si applica ai provvedimenti di condanna al pagamento di somme o valori; nel caso concreto è stato ritenuto non applicabile perché la pronuncia era accessoria e conseguente alla declaratoria di nullità parziale delle clausole.

  • art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Si applica in misura fissa ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, anche se portanti condanna alla restituzione di denaro o beni; la Corte vi ha sussunto anche la nullità parziale di clausole contrattuali con conseguente ripetizione dell’indebito.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA è ritenuto non decisivo nelle ipotesi di nullità di clausole e ripetizione di indebito, perché opera nei casi di atti validi soggetti a IVA.

  • nota II all’art. 8 Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere l’imponibilità in misura fissa; la Corte conferma che la disciplina dell’alternatività non è rilevante quando la pronuncia scaturisce dalla nullità delle clausole.

  • art. 15 d.P.R. 633/1972

    La Corte osserva che, una volta esclusa l’alternatività IVA/registro, la questione della sua incidenza sulla base imponibile non è decisiva; in ogni caso gli interessi seguono il capitale e non si scindono ai fini della tassazione della pronuncia.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per la dedotta disciplina degli interessi, ma la Corte chiarisce che nella ripetizione di indebito gli interessi si regolano secondo l’art. 2033 c.c.

  • art. 2033 c.c.

    Nell’indebito oggettivo chi ha ricevuto il pagamento non dovuto deve restituire la somma con frutti e interessi dal pagamento o dalla domanda, a seconda della buona o mala fede; gli interessi hanno natura corrispettiva e seguono il capitale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione del principio di non contestazione è stata trattata come infondata/inidonea a sovvertire l’esito, perché la qualificazione degli interessi discende dalla disciplina dell’indebito e dal contenuto della sentenza di merito.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite nel quadro degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili; la Corte lo utilizza per qualificare gli interessi dell’indebito come corrispettivi.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    La nullità parziale delle clausole comporta la sopravvivenza del contratto con sostituzione automatica della disciplina legale, fondando la restituzione delle somme indebitamente addebitate.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ha cassato senza rinvio decidendo nel merito.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito dichiara la nullità di clausole contrattuali e, come conseguenza, condanna alla restituzione di somme indebitamente corrisposte, ai fini dell’imposta di registro la pronuncia va sussunta nell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986 e sconta imposta in misura fissa, anche se la condanna contiene un’obbligazione restitutoria.
  • La nullità parziale di clausole contrattuali non impedisce l’applicazione della disciplina fiscale prevista per i provvedimenti che dichiarano la nullità di un atto: la restituzione segue la funzione ripristinatoria della pronuncia e non integra una autonoma condanna imponibile in misura proporzionale.
  • Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA non è decisivo quando la pronuncia giudiziale deriva dalla nullità di clausole contrattuali e dalla conseguente ripetizione di indebito, perché tale regime presuppone un rapporto valido e operazioni fiscalmente rilevanti in senso proprio.
  • Nella ripetizione di indebito oggettivo gli interessi riconosciuti al solvens hanno natura corrispettiva e seguono il capitale; essi non devono essere trattati come componenti autonomamente separabili ai fini dell’imposta di registro.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di riprodurre parti delle difese di parte, se le ragioni della decisione sono comunque attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive; chi deduce il vizio deve indicare specificamente il contenuto degli atti asseritamente recepiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registroImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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