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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25141/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di locazione di un immobile ad uso commerciale. Il locatore originario aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati all'immobile al momento del rilascio, sostenendo che il conduttore non lo avesse restituito in pristino stato e che avesse eseguito demolizioni e alterazioni non consentite. Il tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando la presunzione di responsabilità del conduttore per il deterioramento della cosa locata e le risultanze dell'ATP, della scrittura privata sottoscritta dalle parti, della richiesta risarcitoria inviata al conduttore e delle prove testimoniali. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società conduttrice ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 190 c.p.c., deducendo che dopo la rimessione in istruttoria le era stato concesso solo il termine per le memorie di replica e non anche quello per le comparse conclusionali, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 1590, 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che la corte di merito avesse erroneamente applicato la disciplina sulla responsabilità del conduttore e invertito o mal governato l'onere della prova, senza che il locatore avesse dimostrato la fondatezza delle proprie pretese; 3) nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 196 c.p.c., per omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta per contestare le conclusioni del c.t.u.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la novità della circostanza dedotta dalla convenuta e quindi la lesione del diritto di difesa; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché formulato in modo generico e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, senza corretta deduzione di violazione di legge o di criteri legali della prova; ha infine respinto il terzo motivo, osservando che il rinnovo della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, comunque, la corte territoriale aveva esaminato le critiche alla consulenza già espletata. Il controricorso è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica, mancando l'avviso di ricevimento e risultando errata l'indicazione del domiciliatario. Non è stata disposta condanna alle spese di legittimità, ma è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    La mancata concessione del termine può essere valutata solo se la censura si confronta con la reale ragione decisoria; non basta denunciare in astratto la lesione del contraddittorio.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le nuove eccezioni e istanze istruttorie sono precluse quando la questione dedotta era già conoscibile e quindi andava proposta nei termini ordinari.

  • art. 1588 c.c.

    È richiamato come norma che pone una presunzione di colpa del conduttore per perdita e deterioramento della cosa locata.

  • art. 1590 c.c.

    Il conduttore deve restituire la cosa locata nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento d'uso conforme al contratto e la vetustà.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se non indica correttamente quale regola di giudizio sia stata violata e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    La deduzione sulle presunzioni richiede una specifica critica alla sussunzione o all'uso delle presunzioni, non una generica contestazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione delle presunzioni semplici non può essere fatta valere senza confrontarsi con la motivazione e senza indicare puntualmente gli elementi presuntivi.

  • art. 196 c.p.c.

    La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato accoglimento non integra, di regola, omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'assenza di un espresso rigetto dell'istanza di rinnovo della c.t.u. non configura di per sé violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riprodurre o indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o definizione negativa dell'impugnazione, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta del controricorso richiede prova del perfezionamento, che nella specie è mancata per assenza dell'avviso di ricevimento.

  • art. 354 c.p.c.

    Anche ove fosse stata ravvisata una nullità sul contraddittorio in appello, la corte di merito avrebbe dovuto decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o delle risultanze peritali: il ricorrente deve indicare l'errore di sussunzione o la concreta violazione della norma processuale o sostanziale.
  • La mancata concessione di un termine processuale dopo la rimessione in istruttoria non determina automaticamente cassazione se il motivo non dimostra la decisività della lesione oppure se la corte d'appello ha comunque esaminato e deciso nel merito le doglianze rilevanti.
  • In tema di locazione, il conduttore deve restituire l'immobile nello stato dovuto, rispondendo dei deterioramenti non riconducibili al normale uso e alla vetustà; la prova liberatoria richiede la dimostrazione della non imputabilità del danno.
  • Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il suo diniego, anche implicito, non integra di per sé omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque valutato le critiche tecniche già formulate.
  • Nel ricorso per cassazione occorre specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti, specie quando si denunciano errori nella valutazione delle prove presuntive o testimoniali.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeProveImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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