Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un dipendente addetto a un punto vendita e la società datrice, nell’ambito del quale il lavoratore chiede il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario asseritamente svolto tra il 2011 e il 2016. Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti, di un ordine di esibizione parzialmente non ottemperato e di una consulenza tecnica contabile, accoglie parzialmente la domanda e liquida somme maggiori. La Corte d’appello, decidendo sull’appello della società, riduce sensibilmente l’importo riconosciuto, ritenendo da un lato compatibile con lo straordinario il livello di inquadramento e le mansioni del lavoratore, ma dall’altro reputando non pienamente attendibili le timbrature e rideterminando il quantum. Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi, lamentando soprattutto motivazione apparente o contraddittoria, violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 8 d.lgs. 66/2003 e travisamento della prova; la società propone ricorso incidentale, contestando l’an del diritto allo straordinario e denunciando a sua volta motivazione apparente e violazione del CCNL e dell’art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondati i motivi centrati su anomalie motivazionali, escludendo un contrasto irriducibile o una motivazione apparente nella sentenza d’appello: la Corte territoriale aveva distinto coerentemente tra esclusione della qualifica direttiva e riconoscimento di una posizione apicale con autonomia relativa, utilizzando tale dato per valutare la prova delle ore di straordinario. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che, sotto l’etichetta di violazione di legge o travisamento della prova, miravano in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie o introducevano questioni nuove. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una questione nuova e, nel resto, infondato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale è scrutinabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in senso costituzionalmente rilevante o è meramente apparente.
La Corte distingue tra errori di diritto, nullità processuali e vizio motivazionale nei limiti ridotti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione sull'onere della prova, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e non denuncia una vera inversione dell'onere probatorio.
La deduzione di violazione è respinta perché il giudice di merito non ha fatto espresso ricorso al fatto notorio; inoltre non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
La doglianza non può tradursi in richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, salvo i casi tipici di violazione del criterio legale di valutazione della prova.
Nel merito la causa era stata istruita anche mediante ordine di esibizione, in parte non ottemperato per asserita mancanza della documentazione.
Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della doglianza sul quantum, ma la Corte considera la censura sostanzialmente rivolta a contestare la motivazione e la valutazione delle prove.
Invocato per contestare il rilievo attribuito alla pausa pranzo; la Corte non accoglie la censura perché non ravvisa un effettivo travisamento o una violazione della norma nel ragionamento della sentenza impugnata.
art. 134 CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008
La questione è dichiarata nuova e quindi non esaminabile in cassazione, oltre a essere prospettata anche come critica motivazionale non consentita sotto il solo paradigma della violazione di legge.
art. 36 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della pretesa incompatibilità tra straordinario e personale direttivo; la Corte non accoglie la censura.
Viene considerato nel giudizio sulla tempestività del ricorso incidentale tardivo.
Il ricorso incidentale tardivo è ritenuto ammissibile perché sorretto da interesse conseguente alla parziale soccombenza in appello.
Richiamato in tema di travisamento del contenuto oggettivo della prova, quale rimedio tipico della revocazione per errore di fatto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-bis e comma 1-quater
È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, principale e incidentale.
Richiamato nel dispositivo della sentenza d’appello per gli accessori sulle somme dovute a titolo retributivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di maggiore persuasività della motivazione.
- Non sussiste motivazione apparente o contraddittoria quando la decisione di merito, letta nel suo complesso, consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, anche se utilizza espressioni non perfettamente lineari o richiami per relationem a precedenti gradi di giudizio.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se, in concreto, mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento delle prove e non denuncia una vera inversione dell'onere probatorio.
- La censura di travisamento della prova non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; quando la doglianza concerne una diversa lettura delle risultanze probatorie, il rimedio non è quello di legittimità nei termini prospettati.
- In tema di lavoro straordinario, la circostanza che il dipendente operi in posizione apicale o con autonomia relativa non implica di per sé l’esclusione del diritto alla retribuzione straordinaria, se non risulta un effettivo inquadramento direttivo o dirigenziale incompatibile con tale istituto.
- Ai fini della prova del lavoro straordinario, le timbrature di ingresso e uscita possono costituire un elemento probatorio, ma non sono necessariamente sufficienti da sole a dimostrare tutte le ore asseritamente lavorate, potendo il giudice valorizzare anche altri elementi istruttori e il complesso delle risultanze documentali.
- Una questione nuova di diritto sostanziale, non trattata nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione sotto forma di motivo di ricorso.
- Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile se la parte che lo propone conserva un concreto interesse a impugnare per effetto della soccombenza, anche parziale, verificatasi nei gradi precedenti.
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