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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03934/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la mancanza di motivazione o comunque una motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile in ordine alla valutazione dei presupposti per l'applicazione del divieto di espulsione ex art. 19 T.U. immigrazione. Sosteneva che il giudice di merito non avesse esaminato gli elementi documentali prodotti, consistenti in documentazione di ospitalità del fratello italiano, dichiarazione di convivenza, documento d'identità del fratello e certificato di stato di famiglia, e che l'assenza di residenza anagrafica non escludesse la convivenza di fatto. Aggiungeva di avere atteso a lungo il permesso di soggiorno per motivi familiari, in possesso soltanto della ricevuta della domanda, circostanza che gli avrebbe impedito l'iscrizione anagrafica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricordato che il vizio di motivazione rilevante per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sussiste solo quando la motivazione sia materialmente e graficamente inesistente, meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o internamente contraddittoria, così da impedire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Ha quindi rilevato che il Giudice di Pace aveva dato conto in modo sufficiente della verifica dei presupposti di fatto relativi al legame familiare e della insussistenza dei presupposti per applicare il divieto di espulsione, offrendo una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale. Pertanto il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero, ed è stato dato atto della non ricorrenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 19 T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

    La Corte lo richiama come disposizione che disciplina il divieto di espulsione in presenza di determinati presupposti familiari; nel caso concreto ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente verificato e negato la sussistenza di tali presupposti.

  • art. 15, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento prefettizio e nella decisione di merito come base del decreto di espulsione per reiterata violazione di precedenti provvedimenti di espulsione o allontanamento.

  • art. 13, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 286/1998

    È indicato come il quadro normativo di riferimento entro cui il provvedimento espulsivo è stato adottato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la norma invocata per censurare in cassazione il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La Corte ribadisce che la violazione della norma ricorre solo in presenza di motivazione inesistente, meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o contraddittoria, tale da non consentire di comprendere il percorso decisionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053

    È citata per il principio secondo cui la motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile.

  • Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090

    È richiamata a sostegno del medesimo principio sulla motivazione apparente.

  • Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598

    È richiamata a sostegno del medesimo principio sulla motivazione apparente.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, solo apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria, non quando sia sintetica ma consenta di comprendere la ratio decidendi.
  • È sufficiente, ai fini del minimo costituzionale della motivazione, che il giudice di merito indichi chiaramente la fattispecie concreta esaminata e i principi giuridici applicati, così da rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Nel giudizio sull'espulsione dello straniero, il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della prova relativa ai presupposti del divieto di espulsione, quando il giudice di merito abbia già esaminato gli elementi fattuali allegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFiliazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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