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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27927/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La creditrice aveva notificato al coniuge separato un atto di precetto per il pagamento di euro 28.924,00, qualificati come differenze non versate rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. Il destinatario del precetto aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo in sostanza che il credito azionato non fosse dovuto nei termini pretesi. L'opposizione era stata accolta in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione la creditrice ricorreva con tre motivi, ma la Corte ha esaminato in via pregiudiziale l'ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16 giugno 2020, che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2010 e che, quindi, si applicava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; poiché il ricorso era stato notificato il 18 gennaio 2021, risultava tardivo. La ricorrente sosteneva anche, con la memoria, che il giudizio dovesse ritenersi sottratto alla sospensione feriale, ma la Corte ha ribadito che nelle opposizioni esecutive il termine non è sospeso quando le questioni ulteriori sono trattate solo ai fini della decisione sull'opposizione e non come domande autonome.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione di sei mesi. Ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata e, in particolare, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; le questioni sul credito e sugli accordi tra le parti erano state affrontate solo per decidere l'opposizione e non come domande autonome. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione era lo strumento processuale utilizzato dal debitore per contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo.

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo applicabile dopo la l. n. 69/2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    la memoria depositata dalla ricorrente è stata ritenuta non idonea a superare la tardività del ricorso anche perché non sufficientemente specifica.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di esecuzione forzata, comprese le opposizioni esecutive nei casi esaminati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie di esecuzione forzata, il termine lungo per impugnare decorre secondo la disciplina generale dell'art. 327 c.p.c. e, se applicabile la formulazione successiva alla l. n. 69/2009, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi in materia di esecuzione forzata quando la causa ha ad oggetto un'opposizione esecutiva e le ulteriori questioni sono trattate soltanto come presupposto logico della decisione sull'opposizione.
  • Per stabilire se un giudizio rientri o meno nell'esenzione dalla sospensione feriale occorre guardare all'oggetto effettivo della domanda e non alle questioni incidentali esaminate nel merito.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine utile, esso è inammissibile, a prescindere dal merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileFamigliaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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