Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21742/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società pubblica)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per denuncia di nuova opera proposto davanti al giudice ordinario e volto a ottenere la sospensione di un'opera progettata da ANAS, ritenuta incidente sul fondo prospiciente un vivaio agricolo e sul regime idraulico della zona. Nel giudizio di merito gli attori chiedevano la conferma dell'ordinanza sommaria e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza, ha però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ritenendo che l'opera pubblica incidesse direttamente sul deflusso delle acque pubbliche. Dopo la riassunzione davanti al TSAP, gli originari attori hanno proposto in Cassazione un ricorso qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere l'affermazione della giurisdizione ordinaria. ANAS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la questione di giurisdizione era già stata decisa dal primo giudice e che, dunque, il regolamento preventivo era precluso; in prossimità della camera di consiglio i ricorrenti hanno anche depositato una memoria di desistenza per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in via preliminare, che la "memoria di desistenza" non integrava una rinuncia rituale al ricorso, perché non risultava sottoscritta dalle parti e mancava una specifica procura speciale al difensore per rinunciare. Tuttavia, ha ritenuto che quella dichiarazione manifestasse un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, sufficiente a fondare l'inammissibilità. In ogni caso, la Corte ha ribadito che il regolamento preventivo di giurisdizione è precluso quando il primo giudice abbia già pronunciato con sentenza declinatoria di giurisdizione e la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione: in tale ipotesi la decisione sulla giurisdizione è già intervenuta nell'unitario giudizio e può essere soltanto posta in discussione mediante i rimedi ordinari o attraverso il conflitto di giurisdizione sollevato dal secondo giudice, non già mediante regolamento preventivo richiesto dalle parti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti; la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    norma richiamata quale base del ricorso per denuncia di nuova opera promosso nel giudizio principale

  • art. 688 c.c.

    norma richiamata quale base del ricorso per denuncia di nuova opera promosso nel giudizio principale

  • art. 41 c.p.c.

    il regolamento preventivo di giurisdizione è precluso quando la giurisdizione sia già stata decisa con sentenza del primo giudice

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione non può essere trattato come ricorso ordinario contro sentenza appellabile quando sia stato proposto per motivi di giurisdizione oltre i limiti del ricorso per saltum

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso richiede forma rituale e specifica sottoscrizione/procura speciale

  • art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69

    dopo la riassunzione, il possibile dissenso sulla giurisdizione spetta al giudice davanti al quale la causa è riassunta, mediante conflitto di giurisdizione

  • art. 380-ter, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione, ancorché dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando il giudice di merito abbia già pronunciato con sentenza sulla giurisdizione e la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, perché la questione è ormai interna a un giudizio già definito sul punto nel primo grado.
  • Quando la parte deposita una dichiarazione di desistenza o di sopravvenuta mancanza di interesse, ma non formalizza una rinuncia rituale al ricorso con le prescritte modalità, la Corte può comunque dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato nella sentenza declinatoria, l'eventuale contrasto sulla giurisdizione non può essere riattivato dalle parti con un nuovo regolamento preventivo; il rimedio è rimesso, se del caso, al giudice successivamente adito o alle impugnazioni ordinarie della decisione declinatoria.
  • Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non può essere convertito in un ordinario ricorso contro sentenza appellabile quando la legge ammette il ricorso per saltum solo per violazione di legge e non per questioni di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.