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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16979/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, condannata in primo grado con rito abbreviato e la cui condanna era stata confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ribadito la responsabilità per illecita detenzione di cocaina e hashish. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo: l'erronea conferma dell'affermazione di penale responsabilità; la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha rilevato che le doglianze sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso che vi fossero vizi motivazionali deducibili nei limiti del ricorso per cassazione. Ha inoltre ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale sulla quantità e sulle modalità della detenzione della droga, sul diniego della particolare tenuità del fatto, sul rigetto delle attenuanti generiche e sulla pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a contestare il merito delle valutazioni probatorie e la lettura delle risultanze processuali operata dalla Corte d'appello, senza individuare reali vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'ipotesi lieve non è applicabile quando la quantità di droga e le modalità del fatto, valutate complessivamente, denotano una condotta non lieve e connotata da professionalità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate in presenza di precedenti specifici, gravità del fatto e comportamento processuale non collaborativo o reticente.

  • art. 133 c.p.

    La pena può essere confermata se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non sono deducibili censure che mirano soltanto a una diversa lettura delle prove o a contestare la persuasività della motivazione, se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • Il giudice di merito, in materia di stupefacenti, può desumere la qualità e la quantità del principio attivo anche da elementi probatori diversi dalla perizia, purché la motivazione sia rigorosa e coerente.
  • La particolare tenuità del fatto in materia di droga può essere esclusa sulla base del dato ponderale e delle modalità complessive della detenzione, specie quando emergano indici di professionalità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizzi precedenti specifici, gravità del fatto e condotta processuale dell'imputato.
  • La conferma del trattamento sanzionatorio è immune da censure quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p., quali gravità del fatto e capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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