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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16980/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata giudicata con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Chieti in relazione a condotte di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Con ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per due profili: da un lato lamentava la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè l'omessa verifica della possibile sussistenza di cause di proscioglimento; dall'altro censurava l'assenza di determinazioni giudiziali sulla somma sottoposta a sequestro.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di impugnazione alle sole ipotesi tassative di violazione di legge ivi previste. Quanto alla questione relativa alla somma in sequestro, ha ritenuto che la mancata statuizione su confisca o restituzione del bene sequestrato non sia impugnabile con ricorso per cassazione, dovendosi rivolgere la parte al giudice dell'esecuzione ex art. 263, comma 6, c.p.p. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca il provvedimento impugnato.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nei limiti del sistema di impugnazioni previsto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.

  • art. 263, comma 6, c.p.p.

    indica il rimedio da esperire davanti al giudice dell'esecuzione per le questioni relative alla restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    viene richiamato come rimedio impugnatorio avverso l'ordinanza che rigetta l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei ristretti casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile la mancata verifica officiosa di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Le questioni concernenti la mancata confisca o la mancata restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non si fanno valere con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ma devono essere proposte al giudice dell'esecuzione secondo il rimedio previsto dall'art. 263, comma 6, c.p.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto su motivi non consentiti o comunque estranei ai limiti legali di impugnazione della sentenza di patteggiamento, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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