Cassazione Penale, Ordinanza n. 16981/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per concorso nella illecita detenzione di varie tipologie di sostanze stupefacenti, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in parziale riforma, aveva eliminato l'aumento per la continuazione confermando nel resto la condanna. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, contestando la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione specifica è richiesta solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva giustificato la pena valorizzando la gravità della condotta, la sua non occasionalità e le violazioni dei provvedimenti cautelari applicati.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
"solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen."
La motivazione sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale; al di sotto di tale soglia è sufficiente una motivazione meno analitica, purché dia conto degli elementi rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla determinazione della pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, specie se la pena base è stata determinata in misura inferiore al medio edittale.
- La specifica motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p. è necessaria in modo stringente soltanto se la pena base sia fissata almeno al medio edittale o oltre; in caso contrario, la motivazione può ritenersi sufficiente se emergono gli elementi fattuali che hanno orientato il giudice.
- La reiterazione della condotta e la violazione di provvedimenti cautelari possono legittimamente essere valorizzate ai fini della commisurazione della pena.
- Un ricorso che si limiti a contestare in modo generico la misura della pena, in presenza di una motivazione congrua del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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