Cassazione Penale, Ordinanza n. 16982/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'imputato. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500. La sentenza impugnata di condanna, già parzialmente riformata in appello solo sul trattamento sanzionatorio, resta ferma nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato di illecita cessione di cocaina, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitandosi a mitigare il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la condanna. Prima della decisione, però, il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 16/01/2026. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente effettuata dalla parte o dal difensore nei limiti consentiti, determina la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dalla legge.
- Se la sentenza di merito è stata già confermata nel nucleo essenziale e riformata solo sul trattamento sanzionatorio, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia non incide ulteriormente sulla statuizione di condanna già consolidata.
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