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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16962/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, già condannato per violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e violenza privata, ha proposto davanti alla Corte di cassazione una richiesta di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p., riferita a un giudizio di revisione pendente dinanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta. Ha dedotto l'esistenza di una situazione di grave turbamento e di legittima suspicione nel distretto nisseno, sostenendo che varie istanze di acquisizione di atti e documenti ritenuti indispensabili per la revisione sarebbero rimaste senza risposta, con conseguente stasi procedurale e compromissione della percezione di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità della richiesta. La Corte ha però rilevato che l'istanza non risultava notificata alle altre parti entro il termine di legge e, comunque, che non erano allegati né provati elementi concreti idonei a integrare una grave situazione locale estranea alla dialettica processuale; inoltre, dalla nota del presidente del collegio procedente emergeva che le richieste indicate erano state in realtà evase o non risultavano mai pervenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo. Ha ritenuto la richiesta carente sia sotto il profilo formale, per mancata notificazione alle altre parti entro sette giorni dal deposito ex art. 46, comma 1, c.p.p., sia sotto il profilo sostanziale, perché non erano stati dedotti fatti concreti riconducibili a una grave situazione locale ai sensi dell'art. 45 c.p.p. In applicazione dell'art. 48, comma 6, c.p.p., ha inoltre condannato il richiedente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    La rimessione del processo è misura eccezionale e presuppone l'esistenza di gravi situazioni locali esterne alla dialettica processuale, tali da compromettere la imparzialità del giudice o la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

  • art. 46, comma 1, c.p.p.

    La richiesta di rimessione deve essere notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro sette giorni dal deposito in cancelleria.

  • art. 46, comma 3, c.p.p.

    La mancata notificazione nei termini della richiesta di rimessione alle altre parti è causa espressa di inammissibilità.

  • art. 48 c.p.p.

    La Corte di cassazione decide sulle richieste di rimessione con ordinanza.

  • art. 48, comma 4, c.p.p.

    L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato.

    In caso di accoglimento della rimessione, la decisione della Cassazione ha forma di ordinanza.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro

    In caso di rigetto o inammissibilità della richiesta della parte privata, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rimessione del processo ha natura eccezionale e, come deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, richiede un'interpretazione restrittiva dei presupposti applicativi.
  • Per integrare la "grave situazione locale" occorre un fenomeno esterno alla dialettica processuale, radicato nell'ambiente territoriale del giudizio e connotato da abnormità e consistenza tali da porre un concreto pericolo per l'imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione dei soggetti processuali.
  • I motivi di legittimo sospetto non possono essere autonomi rispetto alla grave situazione locale, ma ne costituiscono una conseguenza e presuppongono la dimostrazione di tale situazione.
  • La mera allegazione di rallentamenti, disfunzioni o mancata risposta a istanze processuali, senza specifici elementi che li colleghino a un contesto territoriale anomalo, non basta a fondare la rimessione.
  • La richiesta di rimessione è inammissibile se non è notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni previsto dalla legge; tale adempimento è una condizione indefettibile di ammissibilità e non ammette equipollenti.
  • Ai fini della rimessione, chi la invoca deve allegare e, nei limiti del possibile, provare i fatti posti a base della richiesta; in mancanza di riscontro fattuale, l'istanza è destinata alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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