Cassazione Penale, Ordinanza n. 16960/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca della confisca di due immobili, uno sito in Marano e uno in Scanno, disposta con sentenza irrevocabile resa nell'ambito del procedimento penale definito con patteggiamento nei confronti dell'ex coniuge. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza de plano, ritenendo, per l'immobile di Marano, che vi fosse comproprietà tra i coniugi acquistata in comunione legale e che il pagamento del mutuo con denaro della ricorrente valesse come donazione della metà all'ex marito; per l'immobile di Scanno aveva rilevato l'assenza di specifiche deduzioni. Nel ricorso si deduceva, da un lato, la violazione delle norme processuali perché il rigetto de plano sarebbe stato illegittimo in una materia che richiedeva udienza camerale ex art. 666 c.p.p. e non rientrante nelle ipotesi dell'art. 667 c.p.p.; dall'altro, la violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione della documentazione sulla separazione consensuale omologata, che secondo la difesa attribuiva alla ricorrente il diritto sui beni, essendo l'accordo opponibile ai terzi e anteriore rispetto ai fatti e alla confisca.
La decisione
La Corte non ha esaminato il ricorso nel merito come impugnazione avverso l'ordinanza, ma lo ha qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli affinché il giudice dell'esecuzione provveda sull'opposizione in contraddittorio, con le forme di cui all'art. 666 c.p.p. La decisione afferma che le controversie sulla confisca o restituzione di cose sequestrate rientrano nell'art. 676 c.p.p. e sono soggette al procedimento de plano-opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.; il ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento emesso senza formalità non è inammissibile, ma va convertito in opposizione e rimesso al giudice che ha emesso l'ordinanza.
Norme richiamate
provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore
Il provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione in materia di confisca è opponibile davanti al medesimo giudice e l'opposizione va trattata con le forme dell'art. 666 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate
La richiesta di revoca della confisca rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e segue il modulo procedimentale dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263 comma 3
La norma non introduce un diverso rito per la decisione del giudice dell'esecuzione; disciplina soltanto la controversia sulla proprietà ai fini della consegna del bene, rimettendola al giudice civile.
forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen.
L'opposizione al provvedimento de plano deve essere trattata in contraddittorio e con camera di consiglio secondo il rito esecutivo ordinario.
controversia sulla proprietà delle cose confiscate
La disposizione è richiamata solo per il caso in cui la proprietà del bene debba essere definita ai fini della restituzione; non esclude la competenza del giudice penale sulla legittimità della confisca.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione del provvedimento.
La confisca era stata disposta in un procedimento definito con patteggiamento e divenuto irrevocabile.
Massime di principio
- In materia di confisca o restituzione di cose sequestrate, la competenza appartiene al giudice dell'esecuzione e il relativo provvedimento segue il procedimento de plano disciplinato dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione proposto direttamente contro l'ordinanza de plano del giudice dell'esecuzione in materia di confisca non va dichiarato inammissibile, ma deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha emesso il provvedimento.
- La clausola dell'art. 676, comma 2, c.p.p. sulla controversia di proprietà non introduce un rito alternativo davanti al giudice civile per contestare la confisca, ma opera solo quando la questione riguardi la individuazione del proprietario del bene ai fini della restituzione.
- Quando l'opposizione avverso un provvedimento esecutivo de plano è ammissibile, il giudice deve procedere in contraddittorio con le forme dell'art. 666 c.p.p., non potendo definire la domanda con mera decisione semplificata se la materia non lo consente.
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