Cassazione Penale, Ordinanza n. 07839/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e l'aumento previsto dalla l. n. 103/2017 per i casi di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B e rideterminato la pena per il capo A. Il capo A riguardava una cessione illecita di quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di quattro chilogrammi, da cui erano ricavabili 19.867,9 dosi medie singole, contestata come concorso nel reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo il ricorrente censurava la conferma della colpevolezza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo in sostanza che il compendio indiziario non fosse sufficiente e chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo lamentava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolare la mancata audizione di coimputati, deducendo ancora vizio di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e non a denunciare reali illogicità o travisamenti decisivi, mentre la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta congrua nel valorizzare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e nel giustificare il rigetto della rinnovazione istruttoria.
Norme richiamate
richiamato come titolo del concorso nel reato di cessione di stupefacenti contestato all'imputato
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice della cessione illecita di sostanza stupefacente
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato per l'aggravamento legato alla quantità e alla rilevanza della sostanza
in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
non citato espressamente nel testo fornito, ma l'inammissibilità è dichiarata perché i motivi sono manifestamente infondati; nel testo compare solo il richiamo all'effetto processuale dell'inammissibilità
la questione della rinnovazione istruttoria è valutata alla luce della disciplina del giudizio di appello e della giurisprudenza sulla rinnovazione dibattimentale
implicito riferimento alla valutazione del compendio indiziario grave, preciso e concordante
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura delle emergenze di merito, salvo il caso di specifici travisamenti decisivi adeguatamente individuati.
- La conferma della responsabilità può essere sorretta da un compendio indiziario grave, preciso e concordante, purché la sentenza di merito dia conto in modo logico delle circostanze fattuali valorizzate e del loro collegamento con il fatto contestato.
- La presenza di elementi accessori o alternativi nella ricostruzione difensiva non è sufficiente a incrinare la tenuta della motivazione se il giudice di merito ha spiegato coerentemente perché tali elementi non escludano la cessione dello stupefacente.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale; il rigetto può essere motivato anche implicitamente quando la decisione di merito dimostri che gli atti già acquisiti consentono una valutazione completa della responsabilità e che le prove richieste non sono necessarie.
- La mancata rinnovazione istruttoria non integra vizio di motivazione quando il giudice di appello spiega, anche sinteticamente, che le prove richieste non sono decisive e che il quadro probatorio è già sufficiente per decidere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti e secondo i criteri previsti dall'art. 616 c.p.p. e dalla normativa sopravvenuta.
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