Cassazione Penale, Ordinanza n. 36643/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 28 gennaio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di nove mesi di reclusione e 2.500 euro di multa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e vizio di motivazione sul diniego sia di tale attenuante sia delle attenuanti generiche, richiamando gli artt. 62-bis e 133 c.p. e 546 c.p.p. La contestazione riguardava una cessione di stupefacente di lieve entità; la Corte d’appello aveva valorizzato il rinvenimento di 5 grammi di cocaina, il prezzo convenuto e i precedenti dell’imputato, anche per reati contro il patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché riproponeva le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata ed era comunque generico, non indicando circostanze o elementi a sostegno del trattamento sanzionatorio richiesto. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d’appello: la quantità di cocaina e il prezzo convenuto non giustificavano l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., mentre i precedenti dell’imputato, inclusi quelli per reati contro il patrimonio, giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Alla declaratoria d’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e quella al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Benfakika Mohamed, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino in data 28.1.2026 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Novara che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 2500,00 di multa.
La disposizione è il titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Per contro, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che, in ragione della quantità dello stupefacente rinvenuto (gr. 5 di cocaina) e del prezzo convenuto non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.
Il riconoscimento dell’attenuante è stato escluso considerando la quantità di cocaina rinvenuta e il prezzo convenuto; la Cassazione ha giudicato non manifestamente illogica tale valutazione.
Per contro, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che, in ragione della quantità dello stupefacente rinvenuto (gr. 5 di cocaina) e del prezzo convenuto non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. reputando altresì che non sussistessero ragioni, tenuto conto dei precedenti dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, per concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi i precedenti dell’imputato; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte d’appello.
Per contro, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che, in ragione della quantità dello stupefacente rinvenuto (gr. 5 di cocaina) e del prezzo convenuto non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. reputando altresì che non sussistessero ragioni, tenuto conto dei precedenti dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, per concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche.
Il richiamo alla disposizione si colloca nella valutazione del trattamento sanzionatorio e dei presupposti per concedere le attenuanti generiche; la decisione conferma la rilevanza dei precedenti nel giudizio di merito.
Il ricorso é inammissibile in quanto reiterativo delle doglianze già proposte in appello senza un puntuale confronto con quanto statuito dalla sentenza impugnata a riguardo e peraltro anche generico, non indicando le circostanze e gli elementi a sostegno dell'invocato trattamento sanzionatorio.
La decisione individua nella genericità e nella mancata confutazione puntuale della motivazione della sentenza impugnata ragioni d’inammissibilità del ricorso; l’art. 546 c.p.p. è richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in-C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. L’art. 616 c.p.p. è il riferimento normativo della statuizione, pur non essendo citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già sottoposte al giudice d’appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare in modo specifico gli elementi a sostegno delle richieste.
- La valutazione di merito che esclude l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. sulla base della quantità dello stupefacente e del prezzo convenuto resiste al sindacato di legittimità quando la motivazione non sia manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sui precedenti dell’imputato, anche per reati contro il patrimonio, se la valutazione è adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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