Cassazione Civile, Ordinanza n. 04973/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Alcuni soci di una società quotata hanno agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la perdita di valore delle partecipazioni, lamentando che tale perdita fosse stata causata da una serie di operazioni societarie e finanziarie collegate: una fusione con indebitamento, una successiva distribuzione straordinaria di un maxi-dividendo finanziata con debito e, infine, una ristrutturazione del debito mediante fusione inversa. Hanno attribuito alle convenute anche l'inerzia dell'autorità di vigilanza. Il tribunale ha respinto la domanda ritenendo prescritte le pretese; la corte d'appello ha confermato il rigetto, ma soprattutto ha ritenuto che la domanda dovesse comunque fallire per mancata prova del danno e del quantum, osservando che la documentazione era stata prodotta in modo generico e inutilizzabile. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi a nullità delle operazioni, imprescrittibilità e prova; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla scissione tra an e quantum e sulla possibilità di una condanna generica; 3) violazione del giudicato interno sulla qualità di socio e sul diritto alla liquidazione del danno; 4) violazione delle norme sul contraddittorio per mancata integrazione nei confronti di ex amministratori e del pubblico ministero; 5) nullità per asserita incompetenza tabellare della sezione giudicante; 6) violazione dei criteri sulle spese di lite. La CONSOB ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili per cumulo eterogeneo di censure e comunque infondati i motivi di ricorso, affermando in sintesi che: non vi era omessa pronuncia sulle domande, perché la corte territoriale aveva comunque deciso di rigettare le pretese risarcitorie per difetto di prova del danno; la doglianza sulla mancata ammissione delle prove era inammissibile per difetto di specificità; la domanda introduttiva non era limitata a una condanna generica, ma includeva anche la quantificazione del danno; non sussisteva litisconsorzio necessario con gli ex amministratori né obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero; la questione della competenza tabellare era inammissibile perché nuova e comunque priva di nullità; la censura sulle spese non era ammissibile. Il ricorso incidentale condizionato della CONSOB è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una sanzione per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato nei gradi di merito come base dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese relative ai rapporti sociali e alla responsabilità dedotta.
l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio solo nei casi previsti dai primi commi; fuori da tali ipotesi è facoltativo e la sua mancata partecipazione non determina nullità rilevabile dalle parti.
l'ordine di comunicazione degli atti al pubblico ministero è rimesso al potere discrezionale del giudice nei casi di intervento facoltativo.
la chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo mancato esercizio non integra vizio denunciabile come omessa integrazione del contraddittorio.
l'omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o assunti che richiedono decisione, non le mere istanze istruttorie; la decisione implicita di rigetto esclude il vizio ove sia incompatibile con la pretesa della parte.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza rilievo accogliente da parte della Corte.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza rilievo accogliente da parte della Corte.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza rilievo accogliente da parte della Corte.
richiamato nei motivi e nella risposta della Corte sul rapporto tra domanda, decisione e prova del danno.
la scissione tra an e quantum è ammessa solo nei limiti in cui sia stata chiesta o consentita una pronuncia limitata all'an; in mancanza di una simile richiesta non si può rinviare il quantum a un diverso giudizio.
la Corte richiama il potere del giudice di pronunciare, anche d'ufficio, una sentenza non definitiva di condanna generica e disporre la prosecuzione per la liquidazione del danno, ma non di definire il giudizio limitandosi al solo an senza accordo delle parti.
invocato dai ricorrenti sul presunto giudicato interno, ma la Corte esclude che si fosse formato un giudicato sulla qualità di socio o sul diritto al risarcimento.
richiamato in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice per asserita incompetenza tabellare.
richiamato dalla Corte nel chiarire che, anche in ipotesi di nullità per mancata partecipazione obbligatoria del pubblico ministero, opera la conversione in motivo di impugnazione.
la comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre questioni nuove.
non citato nel testo fornito.
richiamato implicitamente nel ragionamento sulla mancata prova del danno e del quantum, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
la produzione documentale fatta 'alla rinfusa' e priva di adeguata indicizzazione è inutilizzabile, perché il giudice non è tenuto a ricercare autonomamente i documenti nel fascicolo.
la censura sulle spese è inammissibile quando non vi sia condanna della parte totalmente vittoriosa; la compensazione è discrezionale e il mancato esercizio non richiede motivazione specifica.
la Corte ha applicato la condanna per abuso del processo, ravvisando colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato raddoppiato in caso di rigetto dell'impugnazione.
la nullità per inosservanza di forme non può essere pronunciata se la legge non la commina.
art. 47 Cost.
richiamato nel motivo sul contraddittorio, senza esito favorevole.
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo sulla composizione tabellare del giudice, senza esito favorevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo non scindibile vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, quando non consenta di distinguere con chiarezza le singole censure.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda solo domande, eccezioni o conclusioni che richiedono una decisione; non sussiste per il mancato esame di istanze istruttorie, che vanno semmai dedotte come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Per ottenere il risarcimento del danno non basta allegare l'an debeatur: se la domanda comprende anche la liquidazione del pregiudizio, l'attore deve allegare e provare il danno e il relativo quantum; in difetto, la domanda può essere respinta anche a prescindere da altre questioni come prescrizione o nullità dell'atto presupposto.
- La scissione tra accertamento dell'an e liquidazione del quantum è ammissibile solo se richiesta in modo chiaro e, nei limiti consentiti dal processo, con il consenso della controparte o attraverso gli strumenti processuali previsti; non può desumersi da una domanda che, per contenuto, miri già alla quantificazione del danno.
- L'omessa ammissione di prove è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il contenuto delle prove, la loro decisività e la loro collocazione processuale; una produzione documentale generica o non localizzata è inutilizzabile.
- Nel sistema processuale civile, la partecipazione del pubblico ministero è necessaria solo nei casi espressamente previsti; fuori da tali ipotesi, la sua mancata chiamata non comporta nullità deducibile dalle parti.
- La violazione delle regole tabellari sulla distribuzione interna degli affari non integra, di regola, una nullità del procedimento o della sentenza, se la decisione è resa da un magistrato appartenente all'ufficio e investito della funzione giudicante.
- La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice; la condanna alle spese non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio del potere di compensazione.
- La condotta processuale caratterizzata da ricorso manifestamente inammissibile o infondato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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