Cassazione Penale, Ordinanza n. 18481/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per la violazione della normativa prevenzionistica resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 gennaio 2024, che l'aveva condannata a 2.500 euro di ammenda, con pena condizionalmente sospesa, per una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, contestata ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), e dell'art. 64, comma 1, lett. b), c) e d), del d.lgs. 81/2008, accertata in un cantiere/azienda di costruzione di imbarcazioni in vetroresina a Terme Vigliatore il 26 giugno 2019. Il ricorso deduceva un vizio del giudizio di colpevolezza, ma la censura era costruita come richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata aveva valorizzato gli accertamenti del personale ARPA di Messina presso l'azienda della ricorrente, da cui era emerso un forte disordine nei capannoni, con scarti di lavorazione sparsi ovunque e tali da intralciare il passaggio e l'accesso alle vie di fuga, nonché una uscita di emergenza con porta chiusa e ostruita da un ponteggio mobile. La difesa richiamava anche un'ordinanza di archiviazione del procedimento amministrativo, ma la Corte precisa che essa riguardava solo la violazione dell'art. 269 d.lgs. 152/2006 e non il fatto oggetto di condanna penale. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008
norma richiamata nel capo di imputazione per la violazione prevenzionistica contestata; la decisione non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione e la condanna di merito.
art. 64, comma 1, lett. b), c) e d), d.lgs. 81/2008
disposizione ritenuta violata in relazione alle condizioni dei luoghi di lavoro e delle vie di fuga; la Corte conferma implicitamente la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
la Corte precisa che l'archiviazione del procedimento amministrativo riguardava solo tale violazione, senza incidenza sul reato per cui è intervenuta condanna penale.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per il principio secondo cui non è consentita in cassazione una rivalutazione alternativa delle prove quando la motivazione di merito sia logica e adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di un vizio di colpevolezza, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito.
- Quando la sentenza di merito offre una ricostruzione puntuale, razionale e coerente del fatto, valorizzando specifici accertamenti tecnici o ispettivi, la Cassazione non può sostituire ad essa un apprezzamento probatorio alternativo.
- L'archiviazione di un procedimento amministrativo relativo a una diversa violazione normativa non incide automaticamente sul diverso illecito penale contestato, se non vi è coincidenza dell'oggetto dell'accertamento.
- Nelle violazioni della normativa antinfortunistica, sono rilevanti le condizioni concrete dei luoghi di lavoro e l'effettiva disponibilità e agibilità delle vie di fuga e delle uscite di emergenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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