Cassazione Penale, Ordinanza n. 18480/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per due episodi di omesso versamento dell'IVA, commessi in due annualità diverse. Il ricorrente ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e invocando l'esclusione del dolo o lo stato di necessità, perché la scelta di non versare l'imposta sarebbe dipesa da difficoltà economiche e dalla destinazione delle risorse ad altre esigenze aziendali. Ha inoltre dedotto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 604 c.p.p. e dell'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, lamentando, quanto al primo, l'assenza tra i casi di rimessione al primo giudice dell'ipotesi di difetto assoluto di motivazione, e, quanto al secondo, la pretesa incostituzionalità della norma rispetto a principi già affermati dalla Consulta in tema di omesso versamento delle ritenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla colpevolezza, perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e comunque incompatibili con la motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso sia lo stato di necessità sia il difetto di dolo, qualificando l'omesso versamento come conseguenza di una consapevole scelta imprenditoriale di destinare le risorse ad altre finalità. Ha giudicato parimenti infondate le censure di illegittimità costituzionale: quanto all'art. 604 c.p.p., perché la mancanza assoluta di motivazione non impone la trasmissione degli atti al primo giudice e, inoltre, tale vizio non era in concreto ravvisabile; quanto all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, perché la motivazione della sentenza impugnata aveva già spiegato la non estensibilità della pronuncia della Corte costituzionale n. 175/2022, riferita all'art. 10-bis, e l'infondatezza degli ulteriori profili di contrasto con la Costituzione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice dell'omesso versamento dell'IVA; la Corte ritiene che i motivi di ricorso non ne scalfiscano la configurabilità né ne dimostrino l'incostituzionalità, e che la disciplina non sia sovrapponibile alla diversa questione affrontata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 sull'art. 10-bis.
art. 604 c.p.p.
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza appellata non integra un caso che imponga la trasmissione degli atti al primo giudice; il giudice di appello può colmare anche integralmente la motivazione mancante, perché il vizio attiene alla nullità della sentenza e non alla sua inesistenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
Richiamato solo in via comparativa, quale disposizione diversa rispetto all'art. 10-ter, rispetto alla quale opera la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza di merito sia sorretta da una ricostruzione logica e congrua dei fatti.
- L'omesso versamento di IVA non è escluso, di per sé, dalla scelta dell'imprenditore di destinare le risorse a esigenze aziendali diverse dal pagamento dell'Erario, se tale scelta è espressione di una consapevole opzione gestionale e non di un fattore imprevedibile e irresistibile.
- Lo stato di necessità o il difetto di dolo devono essere positivamente dimostrati e non possono essere desunti automaticamente dalla mera difficoltà economica o dalla priorità data ad altri pagamenti.
- La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non comporta automaticamente la rimessione degli atti al giudice di primo grado, potendo il giudice d'appello sanare il vizio mediante autonoma motivazione completa.
- Le censure di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, in modo pertinente, della non rilevanza e infondatezza dei profili dedotti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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