Cassazione Penale, Ordinanza n. 18479/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria per un falso collegato a una SCIA presentata al Comune di Valenza. La contestazione riguardava una mendace attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa di settore, poiché l'imputato avrebbe consapevolmente taciuto l'esistenza di precedenti penali a suo carico. In Cassazione, il ricorso è stato dichiarato anzitutto inammissibile perché non era allegato lo specifico mandato a impugnare richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; inoltre, la Corte ha rilevato che le doglianze erano comunque generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto logicamente configurato il falso e non censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancanza dello specifico mandato a impugnare, causa di inammissibilità applicabile anche al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Ha aggiunto che, anche a prescindere da tale vizio, il ricorso sarebbe stato inammissibile nel merito per difetto di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione della corte territoriale sulla consapevole falsità della dichiarazione resa nella SCIA. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, L. n. 241 del 1990
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato, relativo alla falsa attestazione resa nella SCIA presentata al Comune.
art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 59 del 2010
norma richiamata per individuare i requisiti di onorabilità che l'imputato avrebbe falsamente attestato di possedere, omettendo di dichiarare i propri precedenti penali.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
la mancanza dello specifico mandato a impugnare integra una causa di inammissibilità; la Corte precisa che tale regola si applica anche al ricorso per cassazione.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la legge richiede lo specifico mandato a impugnare, la sua mancata allegazione determina inammissibilità dell'impugnazione.
- La causa di inammissibilità per difetto dello specifico mandato a impugnare opera anche nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in censure generiche.
- In tema di falso dichiarativo relativo a una SCIA, è rilevante la consapevole omissione di circostanze che incidono sui requisiti di onorabilità richiesti dalla disciplina di settore.
- Una motivazione di merito non illogica sulla sussistenza del falso e sulla consapevolezza dell'omissione non è censurabile in cassazione se il ricorso non ne evidenzia specifici vizi.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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