Cassazione Penale, Ordinanza n. 18472/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
Nel giudizio di legittimità, con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte di cassazione aveva condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio, disponendo che la liquidazione avvenisse in sede di rinvio alla Corte di appello. Successivamente la parte civile ha presentato istanza di correzione del dispositivo della sentenza di cassazione e, in via collegata, del dispositivo della sentenza di merito già impugnata, sostenendo che le proprie condizioni reddituali non gli consentivano più di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione. La Corte ha tuttavia ritenuto che la domanda, nella sostanza, presupponesse la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che tale revoca dovesse essere chiesta al giudice competente, non potendo la Corte di cassazione provvedervi; inoltre ha escluso che si trattasse di mero errore materiale e ha negato la conversione dell'istanza in richiesta di revoca al giudice competente, poiché non si tratta di un mezzo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione. Ha ritenuto che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisca il necessario presupposto del diverso assetto richiesto dalla parte civile e che, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 115/2002, la competenza a provvedere spetti al magistrato che procede o, se procede la Corte di cassazione, al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Poiché la Cassazione non era competente a disporre la revoca, l'istanza era inammissibile; la Corte ha anche precisato che la pronuncia non era affetta da errore materiale e che non era possibile convertire l'istanza in domanda di revoca davanti al giudice competente tramite l'art. 568, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1, lett. b) e comma 3
la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete al magistrato che procede; se procede la Corte di cassazione, provvede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; la modifica del reddito che esclude il beneficio deve essere formalmente accertata con decreto di revoca.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la comunicazione di variazione del reddito è il presupposto procedimentale per la valutazione della permanenza dei requisiti reddituali del patrocinio a spese dello Stato.
non è applicabile per convertire un'istanza di correzione o di revoca del patrocinio in un mezzo di impugnazione, perché la richiesta di revoca non ha natura impugnatoria.
Massime di principio
- L'istanza che presuppone la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se proposta a un giudice privo di competenza a emettere il relativo decreto di revoca.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato richiede un provvedimento formale del magistrato competente; una semplice autocertificazione della parte non basta a incidere sul titolo processuale già esistente.
- In presenza di una richiesta sostanzialmente volta a modificare il regime del patrocinio, il giudice adito deve verificare la propria competenza funzionale e, se manca, dichiarare l'inammissibilità senza poter convertire l'istanza in una domanda diversa non avente natura di impugnazione.
- L'eventuale venir meno dei requisiti reddituali non determina automaticamente la correzione del dispositivo della sentenza, poiché occorre prima il decreto di revoca del beneficio da parte dell'autorità competente.
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