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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18484/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Prato del 28 febbraio 2024, che l'aveva condannata alla pena di 2.000 euro di ammenda, con pena condizionalmente sospesa, per una violazione della normativa antinfortunistica. Secondo l'accertamento compiuto dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell'USL Toscana Centro, quale titolare di una ditta di confezioni ometteva di assicurare che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di sicurezza e pulizia, essendo stato riscontrato che nel locale antibagno era stata ricavata impropriamente una zona adibita a refettorio. Con il primo motivo di ricorso contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che l'offesa dovesse essere qualificata come tenue.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità a fronte di una motivazione del Tribunale ritenuta logica e adeguata. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità, poiché non indicava elementi concreti idonei a sostenere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito per la violazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, oggetto della conferma in cassazione.

  • art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008

    Ulteriore disposizione della normativa antinfortunistica posta a base della condanna di merito per inadempienze nella gestione dei luoghi di lavoro.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non riconoscibile perché il ricorso non indicava elementi concreti per qualificare l'offesa come di particolare tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo per la parte ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non illogica e adeguata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente assertivo, ma richiede la specifica indicazione delle ragioni per cui la ricostruzione del giudice di merito sarebbe viziata.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere sorretta dall'indicazione di elementi concreti relativi all'entità dell'offesa e alle modalità della condotta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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