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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18478/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due soci di una società alla pena detentiva, con i doppi benefici di legge, per avere utilizzato nella dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2017 due fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi comuni, vizio di motivazione e inosservanza della legge penale, contestando il giudizio di colpevolezza e sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione rileva che le censure miravano a proporre una lettura alternativa delle prove, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e non illogica, fondata sulle dichiarazioni dei soggetti emittenti le fatture e sulla registrazione di un dialogo tra gli interessati che corroborava la ricostruzione dell’operazione fittizia.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, perché dirette a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito, con motivazione logicamente coerente e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ritiene integrato il reato dall’utilizzo in dichiarazione di fatture false riferite a operazioni inesistenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica, coerente e adeguata.
  • La dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere desunta dal concorso di plurimi elementi probatori convergenti, anche indiziari, purché la motivazione del giudice di merito spieghi in modo razionale il collegamento tra tali elementi.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, sono manifestamente infondate e conducono all’inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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