Cassazione Penale, Ordinanza n. 18476/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità e della pena già rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e, in parziale riforma, in appello, per il reato di cui all'art. 349, comma 2, c.p., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, c.p., commesso tra il 12 gennaio e il 10 febbraio 2016 in San Lazzaro di Savena. La Corte d'appello di Bologna aveva ridotto la pena a 2 anni e 2 mesi di reclusione, rivedendo il computo della recidiva. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, in sostanza, due censure sovrapponibili: il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che i motivi sono manifestamente infondati perché, da un lato, la Corte territoriale aveva comunque già ridotto la pena; dall'altro, la richiesta di attenuanti generiche in appello era formulata in modo non specificamente adeguato rispetto alle argomentazioni del primo giudice, che aveva valorizzato i precedenti penali, l'assenza di elementi positivi e il mancato contributo dell'imputato, rimasto assente nel giudizio, alla ricostruzione dei fatti.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto ma ne presuppone l'applicazione al fatto accertato.
la recidiva è stata ritenuta e computata in sede di merito; la Corte osserva che la Corte d'appello ha rivisto i criteri di calcolo della recidiva riducendo la pena.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato implicitamente attraverso la censura sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la relativa richiesta deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni ostative valorizzate dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a contestare in modo generico il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o comunque manifestamente infondato se non si confronta specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego.
- La doglianza sull'eccessività della pena non è accoglibile quando il giudice di appello abbia già operato una riduzione del trattamento sanzionatorio e la censura non evidenzi un concreto vizio di motivazione o di legge.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da elementi positivi specifici; in mancanza, il giudice può valorizzare precedenti penali, assenza di profili meritevoli e mancata collaborazione dell'imputato nella ricostruzione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18472/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18478/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18479/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18480/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18481/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18484/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →