Cassazione Penale, Sentenza n. 43970/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti). Il ricorrente deduce: 1) errore di diritto sul calcolo della prescrizione, sostenendo che la normativa sull'interruzione della prescrizione non sarebbe applicabile al fatto del 22/11/2014 e che il reato sarebbe quindi già prescritto; 2) vizi nella valutazione della prova e nella motivazione della Corte territoriale: contesta l'attribuzione di finalita' di spaccio a due dosi di cocaina e ritiene che le giustificazioni fornite (uso personale e denaro provento di lavoro in nero) fossero adeguate; 3) contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione circa l'atteggiamento sospetto al momento del controllo; 4) irrilevanza probatoria della modalita' di custodia del denaro (banconote in piu' tasche); 5) violazione di legge nella quantificazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 62 n.4.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (prescrizione) la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il contrasto prospettato: alla data della pronuncia di primo grado (20/4/2022) non era ancora maturata la prescrizione per il reato, stante le interruzioni e il termine massimo calcolato (scadente il 21/5/2022). Quanto agli altri motivi il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per aspecificita' in quanto il ricorrente si e' limitato a riproporre in Cassazione le stesse censure gia' esaminate e disattese in appello senza una autonoma e argomentata confutazione. La valutazione di merito della Corte d'appello (che ha ritenuto la detenzione non ad uso esclusivamente personale sulla base del complesso degli elementi: quantitativo, modalita' di confezionamento, comportamento al momento del controllo, possesso di denaro in banconote di piccolo taglio distribuito in piu' tasche e negativa perquisizione domiciliare) e' stata ritenuta logica e coerente. Conseguentemente la condanna di primo grado (pena di 1 anno di reclusione e multa di 1.500 euro, confisca e distruzione della sostanza e confisca del denaro, oltre spese processuali) e' stata sostanzialmente confermata e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a una sanzione pecuniaria prevista dal dispositivo per l'inammissibilita'. La Corte ha inoltre chiarito che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere pronunciata d'ufficio una declaratoria di non punibilita' per prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 art. 73 co. 5
Norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti; la condotta contestata (detenzione di 0,694 g di cocaina in due involucri) e' stata valutata alla luce di tutti gli elementi di circostanza per accertarne la destinazione ad uso non esclusivamente personale
D.P.R. n. 309/1990 art. 73-bis comma primo lett. a)
Richiamata nella giurisprudenza citata: il superamento dei limiti tabellari non determina automaticamente la destinazione allo spaccio, ma costituisce elemento valutabile congiuntamente ad altri indizi
Codice di procedura penale artt. 157 e 161
Norme utilizzate per il calcolo dei termini di prescrizione e per la valutazione delle relative interruzioni: la Corte ha ritenuto che, applicando tali disposizioni, la prescrizione non fosse maturata alla data della pronuncia
Codice penale art. 159 co. 4 (richiamato nel testo con riferimento alle modifiche)
Rinvio alla disciplina della prescrizione e alle modifiche normative successive: la Corte esclude l'applicazione retroattiva della normativa piu' favorevole o sfavorevole laddove non compatibile con i fatti e con le interruzioni intervenute
Codice di procedura penale art. 591 comma 1 lett. c)
Norma sulla inammissibilita' del ricorso per aspecificita' dei motivi: utilizzata per dichiarare inammissibile il ricorso che ripropone censure gia' esaminate e motivate dal giudice del gravame senza confronto critico
Codice di procedura penale art. 129
Disciplina delle cause di non punibilita' che la Corte ha detto non potere essere dichiarate quando il ricorso e' inammissibile per manifesta infondatezza
Codice di procedura penale art. 616
Previsione della condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte vi ha fatto riferimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria
Criteri di quantificazione della pena: richiamato nella valutazione della congruita' della pena irrogata e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione ritenuta corretta dai giudici di merito
Norme procedurali richiamate in apertura per la trattazione del ricorso in Cassazione (assenza di discussione orale e conclusioni scritte)
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con riferimento alla normativa e alle interruzioni vigenti e applicabili al caso concreto; una modifica normativa sopravvenuta non si applica automaticamente se non compatibile con il quadro temporale e con le interruzioni già intervenute
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre censure gia' esaminate e motivatamente respinte in sede di appello senza fornire una confutazione autonoma e specifica della motivazione del giudice del gravame
- La destinazione della droga a fini di spaccio non dipende esclusivamente dal dato ponderale: il giudice deve valutare il complesso dei parametri (modalita' di confezionamento, presenza di denaro in banconote di piccolo taglio, comportamento al momento del controllo, esito della perquisizione domiciliare, ecc.) e tale valutazione di merito, se logica e coerente, non e' sindacabile in Cassazione
- Argomentazioni giustificative fornite dall'imputato tardivamente (es. solo in sede di convalida) o non corroborate da elementi esterni possono avere scarso rilievo probatorio rispetto agli indizi di finalita' di spaccio
- La quantificazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti richiedono motivazione specifica e il riferimento ai criteri legislativi; l'assenza di un'adeguata contestazione motivata delle scelte del giudice di merito rende il ricorso inammissibile
- Se il ricorso in Cassazione e' dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non e' possibile per la Corte di legittimita' pronunciare d'ufficio una declaratoria di non punibilita' per prescrizione sopravvenuta
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