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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43972/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per un unico motivo: vizio di motivazione e violazione degli artt. 163 e 164 c.p. con riguardo al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario. Sostiene un errore aritmetico nel cumulo delle due pene rideterminate in appello (mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed €3.000 per il capo A; anni 1 di reclusione ed €5.000 per il capo B), che porterebbe a una pena complessiva di anni 1, mesi 10 e giorni 20 e €8.000 di multa, quindi inferiore al limite di 2 anni previsto dall'art. 163 c.p. e, anche ragguagliando la pena pecuniaria ex art. 135 c.p., comunque sotto il limite. In subordine contesta la mancata motivazione circa il giudizio prognostico previsto dall'art. 164 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo nella parte indicata: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena e della non menzione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. Ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità (condanna) ai sensi dell'art. 624 c.p.p.. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse carente/erronea in punto di computo e/o valutazione del limite di legge e che il giudizio prognostico non possa essere svolto da questa Corte di legittimità ma debba essere riesaminato in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che fissa il limite massimo della pena per la concessione di alcuni benefici (2 anni per la sospensione condizionale); la Corte di appello pare abbia ritenuto superato tale limite ma la Cassazione ha rilevato che, con le pene così sommate, il limite non risulta superato.

  • art. 164 cod. pen.

    Prevede il giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato necessario per concedere la condizionale; la Cassazione ha ritenuto che tale giudizio debba essere effettuato in sede di merito e che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato il diniego.

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 163 come riferimento ai limiti e alle condizioni per i benefici; la Corte di cassazione osserva che la valutazione prognostica ex art. 175 (ove pertinente) comporta valutazioni di merito non sostituibili in sede di legittimità.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma che consente il ragguaglio della pena pecuniaria in giorni di reclusione per fini comparativi; il ricorrente ha sostenuto che anche effettuando tale ragguaglio la pena complessiva resta sotto il limite dei 2 anni.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna) non interessata dall'annullamento parziale operato dalla Cassazione.

  • art. 7 L. n. 895/1967 e art. 2 L. n. 895/1967; art. 73 c.5 DPR n. 309/1990

    Norme sostanziali richiamate nel procedimento: art.7/2 L.895/1967 relativo all'attenuante applicata; art.73 c.5 DPR 309/1990 per il reato di detenzione a fini di spaccio. Sono il fondamento delle condanne e delle rispettive quantificazioni penali.

Massime di principio

  • Per stabilire la concedibilità della sospensione condizionale occorre verificare con precisione il cumulo delle pene: se la pena complessiva è pari o inferiore al limite previsto dalla norma (es. 2 anni ex art. 163 c.p.), il diniego non può fondarsi esclusivamente sull\'affermazione di "entità delle pene" senza indicare l\'erroneo calcolo.
  • La conversione della pena pecuniaria ai sensi dell\'art. 135 c.p. va considerata quando si valuta il superamento del limite massimo per l\'attribuzione dei benefici; il giudice deve esplicitare se e come ha effettuato tale ragguaglio.
  • Il diniego della sospensione condizionale può comunque fondarsi su un giudizio prognostico negativo ex art. 164 c.p.; però tale valutazione di merito richiede motivazione specifica sui fatti personali e sul profilo di pericolosità e non può essere sostituita dalla Corte di legittimità.
  • Se la motivazione della corte d'appello è lacunosa (errori di calcolo o mancata motivazione sul giudizio prognostico), la Cassazione può annullare e rinviare solo la parte relativa ai benefici, dichiarando nel contempo irrevocabile la condanna quando la responsabilità è già definitivamente accertata.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe chiedere espressamente nel gravame la verifica aritmetica del cumulo, il ragguaglio delle multe ex art. 135 c.p. e la motivazione puntuale sul giudizio prognostico, chiedendo in caso di carenza l\'annullamento con rinvio.

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