Cassazione Penale, Sentenza n. 43967/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio motivazionale e violazione di legge per il mancato riconoscimento del "fatto di lieve entità" ai sensi dell\'art. 73, co. 5, DPR 309/90. Il ricorrente ha contestato che il giudice di merito ha dato eccessivo rilievo al solo dato quantitativo della sostanza rinvenuta, senza effettuare la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza (peso lordo, percentuale di principio attivo, modalità, mezzi e circostanze della condotta). Ha inoltre richiamato l\'assenza di indici tipici dello spaccio (nessun precedente, assenza di plurime concorrenze, mancata scoperta di bilancini, materiale da confezionamento, assenza di contabilità o rete di clienti e manca la reiterazione della condotta). Chiedeva pertanto il riconoscimento dell\'attenuante della lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d\'Appello di Reggio Calabria. La Corte ha censurato l\'errore dei giudici di merito che avevano ritenuto assorbente il solo dato quantitativo, richiamando l\'orientamento delle Sezioni Unite (Murolo) secondo cui il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva dei parametri indicati dall\'art. 73, co. 5 (dato qualitativo e quantitativo e gli altri parametri normativi: mezzi, modalità e circostanze dell\'azione).
Norme richiamate
art. 73, co. 5, DPR 309/1990
La norma richiede la valutazione di minima offensività della condotta attraverso un esame complessivo che tenga conto del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e degli altri parametri espressamente indicati (mezzi, modalit\'à e circostanze dell\'azione); il dato quantitativo da solo non risulta generalmente assorbente
art. 2, D.L. n. 146/2013 conv. in L. n. 10/2014 e legge 16/05/2014 n.79
Modifiche normative che hanno influito sull\'ambito di operatività della fattispecie di lieve entit\'à e che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha tenuto presenti nel chiarire il criterio interpretativo complessivo
Massime di principio
- Per l\'applicazione dell\'attenuante del fatto di lieve entit\'à ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 è necessaria una valutazione complessiva: quantità/qualità della sostanza sono elementi rilevanti ma non decidono da soli
- L\'assenza di indici tipici dell\'attivit\'à di spaccio (bilancini, materiale da confezionamento, pi\'u soggetti coinvolti, contabilità, pluralit\'à di clienti, precedenti specifici, reiterazione) favorisce il riconoscimento della lieve entit\'à se anche il dato quantitativo non è elevato
- Se il giudice di merito si limita a valorizzare esclusivamente la quantit\'à come parametro decisivo, la decisione è vulnerabile in sede di legittimità e può essere annullata con rinvio per ri-valutazione
- La difesa deve documentare e sottolineare tutti gli elementi attenuanti e l\'assenza di indicatori di spaccio per aumentare la probabilit\'à di riconoscimento della lieve entit\'à; il giudice deve esplicitamente motivare la valutazione complessiva
- In caso di dubbio o motivazione insufficiente sulla qualificazione giuridica, la Cassazione tende ad annullare e rinviare il giudizio per un nuovo esame del punto da parte del giudice di merito
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