Cassazione Penale, Sentenza n. 43964/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma dellcondanna per il reato di cui all'art. 590 c.p., fondato su un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. per motivazione mancante, illogica e contraddittoria. Il ricorrente lamentava che la condanna si basa unicamente sulle fotografie (le parti erano decadute dalla prova), che nell'area erano in corso piccoli lavori di manutenzione che avrebbero dovuto sconsigliare agli offesi di avvicinarsi al parapetto, che non vi sarebbe elemento probatorio di una condotta omissiva del gestore e che non è stato adeguatamente motivato il mancato riconoscimento di tutte le attenuanti di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e che, trattandosi di reato di competenza del giudice di pace, il ricorso poteva essere proposto solo per eccesso di potere o violazione di legge sostanziale o processuale (art. 606, comma 2-bis c.p.p.). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che ha fondato la condanna anche sulle fotografie che evidenziavano viti mancanti/svitate e sulle deposizioni delle parti offese e dell'agente di polizia giudiziaria. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa alle lesioni personali colpose; la sentenza di merito ha ritenuto che l'omessa verifica della stabilità del parapetto rientri in una condotta colposa idonea a cagionare le lesioni verificatesi
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Motivo di cassazione relativo alla motivazione: il ricorrente contestava mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto la censura generica e, in sostanza, riconducibile a un sindacato di merito non consentito
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivo di cassazione relativo all'omessa pronuncia su punti determinanti per la decisione; la Corte ha ritenuto la censura generica e finalizzata a rinnovare la valutazione probatoria
Limite del sindacato di legittimità sugli appelli relativi a reati di competenza del giudice di pace: il ricorso per cassazione è ammesso solo per eccesso di potere o violazione di legge sostanziale o processuale; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso
Norma sulla partecipazione del Procuratore Generale in Cassazione; il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e le sue conclusioni sono state richiamate nella decisione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove: se il motivo di impugnazione mira a una rivalutazione del materiale probatorio, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- Negli affari derivanti da giudizi di competenza del giudice di pace l'ambito del ricorso per cassazione è più ristretto (art. 606, comma 2-bis c.p.p.): si può impugnare solo per eccesso di potere o violazione di legge sostanziale o processuale, non per valutazioni di merito.
- Le prove fotografiche possono essere valutate dal giudice di merito come elementi decisivi se mostrano in modo chiaro il vizio sulla cui base è contestata la responsabilità (es. viti mancanti/svitate che comprovano il difetto di ancoraggio).
- Non è ammesso introdurre in Cassazione nuovi temi di prova o fatti non dibattuti nei gradi di merito; circostanze come lavori di manutenzione in corso devono essere dedotte e provate nel processo di merito.
- Le censure generiche sulla motivazione (senza indicare punti specifici in cui la motivazione sarebbe carente o illogica) sono in genere inammissibili perché mascherano un sindacato di merito.
- In casi di responsabilità per omessa manutenzione o controllo di strutture, il giudice valuta la colpa del gestore sulla base dell'insieme probatorio: occorre provare concretamente l'assenza di un obbligo omissivo o l'inesistenza del pericolo prevedibile per ottenere riforma della sentenza.
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