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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15901/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Astorino: impugnava la sentenza per varie censure tra cui l'omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello per acquisire documenti (estratto Telepass, movimenti bancari, fotografia) ritenuti decisivi a confutare le dichiarazioni del collaboratore Santo Mirachi; eccepiva la scarsa e illogica valutazione delle dichiarazioni del collaboratore e la mancanza di riscontri, contestava la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (in particolare l'elemento organizzativo e la ripartizione dei ruoli), la qualificazione apicale (promotore/organizzatore), la qualificazione delle cessioni (capo 49 e 50) e la mancata riqualificazione dei fatti come di lieve entità (art. 73, comma 5) nonché il diniego delle attenuanti generiche. Scerbo: censurava la motivazione della condanna per il capo 66) sostenendo che si trattava di "droga parlata" o, comunque, di una cessione da riqualificare nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5), nonché il rigetto delle attenuanti generiche; denunciava illogicità nelle conclusioni tratte da elementi indiziari e annotazioni di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Scerbo (con condanna alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende). Per Astorino ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi ma ha ritenuto fondati i motivi diretti a censurare la mancata adeguata motivazione e la carenza nella prova dell'elemento organizzativo richiesto per l'integrazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (motivi terzo e quarto), nonché il vizio relativo alla qualificazione del reato del capo 49) come non aggravato (riconoscimento della possibile tenuità). Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Antonino Astorino limitatamente al reato di cui al capo 48) (associazione) e alla qualificazione del reato di cui al capo 49) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quei punti ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso di Astorino. In sintesi: conferma generale delle decisioni di merito eccetto l'annullamento parziale e il rinvio sui profili indicati a carico di Astorino.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte sottolinea che per integrare il reato associativo è necessario il "quid pluris" rappresentato dall'elemento organizzativo: predisposizione stabile di mezzi e/o ripartizione duratura dei ruoli tra associati; la mera pluralità di azioni o la ripetizione di concorsi nei reati non basta.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    La valutazione della "tenuità" richiede un giudizio complessivo sui parametri indicati (quantitativo, modalità, mezzi, circostanze); il dato ponderale non è di norma esclusivo ma può, se decisivo, assorbire gli altri elementi.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 3

    Sui dichiaranti collaboratori va effettuata una valutazione unitaria di credibilità e attendibilità; le dichiarazioni del collaboratore hanno pieno valore probatorio ma richiedono verifica e, se necessario, riscontri esterni.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice di merito ha discrezionalità nel ritenere superflua una prova già percepita come acquisita; il sindacato di legittimità è limitato al controllo della motivazione del provvedimento di rigetto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti della verifica di legittimità (es. inammissibilità di doglianze meramente rivalutative dei fatti o generiche).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Dopo la riforma, la sola incensuratezza non è sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche: il giudice può motivare il diniego anche sulla base dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamate a fondamento delle garanzie di ragionevole istruttoria e valutazione delle prove; la Corte valuta la compatibilità delle scelte processuali con tali principi, demandando il controllo alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del soccombente; applicata per l'addebito a carico di Scerbo.

Massime di principio

  • La qualificazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) richiede la prova di un'"organizzazione" stabile: non basta la mera pluralità di condotte o rapporti occasionali; occorre dimostrare una struttura, anche rudimentale, con ripartizione di ruoli o mezzi dedicati.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono avere valore probatorio pieno ma esigono valutazione unitaria di credibilità/attendibilità e, quando necessario, riscontri oggettivi; la mancata produzione di documentazione di confutazione può essere superata se i giudici motivano adeguatamente l'inutilità o la irrilevanza di tali elementi.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la Corte di cassazione controlla soltanto la correttezza e la completezza della motivazione del rifiuto, non la concretezza del valore probatorio degli elementi proposti.
  • Per la riconfigurazione del fatto nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) si effettua una valutazione complessiva: quantità e qualità della sostanza sono elementi importanti ma non esclusivi; se il dato ponderale è molto esiguo può essere decisivo a favore del reo.
  • Le censure in cassazione che chiedono una rivalutazione fattuale o la semplice diversa interpretazione delle prove sono, di regola, inammissibili: il sindacato è limitato ai vizi di diritto, alla manifesta illogicità o alla carenza motivazionale.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede elementi positivi che giustifichino la riduzione; la sola incensuratezza non è più normalmente sufficiente dopo la riforma normativa.

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