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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16147/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica dell’accertamento doganale relativo a importazioni effettuate nel periodo luglio-dicembre 2010, con cui l’Ufficio aveva contestato che il valore dichiarato in dogana non includesse le royalties dovute in base a diversi contratti di licenza relativi a marchi e prodotti commercializzati dalla società importatrice. La società importatrice e la società che aveva curato la dichiarazione doganale avevano impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso, escludendo l’inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale. La CTR aveva confermato tale esito, ritenendo che mancassero le condizioni comunitarie per considerare le royalties come componente del valore in dogana, poiché il rapporto tra licenziante e licenziataria riguardava soprattutto la qualità dei prodotti e non un controllo gestionale sulla produzione. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con il secondo ha denunciato violazione delle norme doganali comunitarie e dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il controllo, anche indiretto, del licenziante sulla filiera produttiva e quindi la debenza doganale delle royalties.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza di merito contenesse una motivazione sufficiente e intellegibile, non meramente apparente, e che non vi fosse violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di valore in dogana e di inclusione delle royalties. Secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva ristretto eccessivamente la nozione di controllo del licenziante, valorizzando solo la qualità del prodotto, mentre avrebbe dovuto verificare se le clausole contrattuali e l’assetto complessivo del rapporto rivelassero un potere di orientamento sulla produzione e sulla filiera tale da integrare la "condizione di vendita" richiesta dalla disciplina doganale. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, sufficiente a consentire la completa cognizione della controversia senza rinvio ad altre fonti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se radicalmente mancante o meramente apparente, cioè non idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione riconoscibile e sufficiente a esporre il ragionamento decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è infondata quando il giudice si pronuncia sulla domanda proposta e non travalica il perimetro del devoluto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione/falsa applicazione di legge comprende anche l’errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta.

  • art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/92

    Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione, salvo rettifiche previste dagli artt. 32 e 33.

  • art. 32 Reg. (CEE) n. 2913/92

    I corrispettivi e diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo pagato se relativi alle merci da valutare e se costituiscono condizione della vendita.

  • art. 157 Reg. (CEE) n. 2454/93

    Definisce i diritti di licenza e stabilisce che essi rilevano ai fini doganali solo se riferiti alle merci oggetto di valutazione e condizionanti la vendita.

  • art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/93

    Per i marchi commerciali o di fabbrica, il corrispettivo si aggiunge al valore doganale solo al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma.

  • art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/93

    Il pagamento delle royalties è condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuarlo.

  • art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/93

    La nozione di controllo può consistere in un potere di costrizione o di orientamento anche di fatto.

  • art. 70 Reg. (UE) n. 952/2013

    Nel nuovo codice doganale il valore di transazione resta la regola generale e comprende i pagamenti effettuati come condizione della vendita.

  • art. 71 Reg. (UE) n. 952/2013

    Tra gli elementi da includere nel valore di transazione figurano anche i corrispettivi e i diritti di licenza come condizione della vendita.

  • art. 136 Reg. (UE) 2015/2447

    Le royalties sono considerate pagate come condizione della vendita quando ricorre una delle condizioni previste dalla norma, anche senza collegamento necessario tra venditore e licenziante.

  • art. 127 Reg. (UE) 2015/2447

    La nozione di controllo è ampia e riguarda la capacità di imporre orientamenti di diritto o di fatto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per i criteri di interpretazione dei contratti di licenza e per la verifica del contenuto effettivo delle clausole.

Massime di principio

  • In tema di valore in dogana, le royalties devono essere incluse nel valore delle merci importate quando, oltre a riferirsi alle merci oggetto di valutazione, costituiscano una condizione della vendita, anche se non espressamente prevista in modo letterale nel contratto.
  • La nozione di "condizione della vendita" va accertata in concreto, verificando se il pagamento dei diritti di licenza sia tale da incidere sulla disponibilità del venditore a cedere la merce o da rappresentare un requisito necessario per l’operazione.
  • Il controllo rilevante ai fini doganali non è limitato al controllo di qualità, ma può consistere anche in un potere di orientamento dell’attività produttiva o della filiera, esercitato direttamente o indirettamente dal licenziante.
  • Ai fini del vizio di falsa applicazione di legge, la Corte di cassazione può verificare se i fatti accertati dal giudice di merito siano stati sussunti sotto la corretta fattispecie normativa, senza però rivalutare il fatto storico.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è invece sindacabile in cassazione la mera insufficienza motivazionale sotto il profilo del merito probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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