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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26770/2018 del 23/10/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conducente e assicurazione)

La controversia

Il proprietario di un cane aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’investimento stradale dell’animale da parte di un’autovettura assicurata. Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 3 marzo 2017, in accoglimento dell’appello della compagnia assicuratrice e riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto il risarcimento: ritenuto non provato che anche l’attore fosse stato investito, aveva riconosciuto soltanto il costo delle cure del cane ed escluso il danno non patrimoniale per il ferimento dell’animale. Il proprietario ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il referto di pronto soccorso e la certificazione radiologica dimostrassero il suo investimento. Con il secondo ha dedotto violazione delle norme sull’interpretazione della legge, sulla decisione secondo diritto, sulla valutazione delle prove e sulla consulenza tecnica, contestando la lettura delle risultanze probatorie e l’accertamento negativo del proprio investimento. Con il terzo ha lamentato, in relazione alla medesima ricostruzione fattuale, una motivazione perplessa, contraddittoria e incongrua. Con il quarto ha denunciato la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2 e 13 Cost., sostenendo che fosse risarcibile il danno non patrimoniale derivante dal ferimento del proprio animale di affezione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a contestare la valutazione complessiva delle prove, non a indicare l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo: l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente il riesame del merito né censura la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, al di là delle norme formalmente richiamate, chiedevano una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove; non denunciavano né un errore di interpretazione o sussunzione giuridica di fatti incontroversi, né una violazione dei limiti legali di valutazione delle prove, né un’omissione decisiva o un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento di legittimità secondo cui la perdita dell’animale d’affezione non integra, di per sé, una categoria risarcibile di danno non patrimoniale, e il ricorrente non aveva formulato una critica adeguata a tale orientamento né aveva specificamente argomentato la risarcibilità nel caso meno grave del ferimento. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché gli intimati non avevano svolto difese. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti

    Il vizio ricorre solo per l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non per la mancata menzione o diversa valutazione di singoli elementi di prova quando il fatto rappresentato sia stato comunque considerato. La norma non consente di ottenere in cassazione un nuovo giudizio sul merito probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante

    La mera critica al modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non integra il vizio processuale; il n. 4 rileva, tramite l’art. 132, n. 4, c.p.c., soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione quando il giudice non rispetti il regime legale di valutazione delle prove, applicando la valutazione libera dove opera una regola diversa o viceversa; non basta lamentare un apprezzamento probatorio ritenuto scorretto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa

    È inammissibile il ricorso che censuri una decisione conforme all’orientamento di legittimità senza proporre argomenti idonei a confermarlo o a determinarne un mutamento.

  • art. 2043 c.c.

    non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”

    Nel quadro dell’orientamento richiamato e applicato dalla Corte, il danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione non è risarcibile sulla sola base del legame affettivo o della generica allegazione di un peggioramento della qualità della vita. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva criticato adeguatamente tale orientamento e non aveva specificamente argomentato la distinta ipotesi del ferimento.

  • art. 2059 c.c.

    non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”

    La pronuncia richiama l’orientamento per cui la perdita dell’animale d’affezione non costituisce, in quanto tale, danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.; non è sufficiente allegare un danno in re ipsa o un generico pregiudizio alla qualità della vita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame rilevante riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, non la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesta la ricostruzione della fattispecie concreta mediante una diversa lettura delle prove mira a un riesame del merito e non denuncia un errore di interpretazione della norma o di sussunzione giuridica di fatti incontroversi.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione quando sia stato disatteso il regime legale di valutazione della prova, non quando si contesti soltanto il risultato dell’apprezzamento delle prove non legali compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., tramite l’art. 132, n. 4, c.p.c., ricorre solo per un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per una motivazione semplicemente ritenuta incongrua dalla parte.
  • È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso che contrasti una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità senza formulare critiche dirette e argomenti idonei a mettere in discussione l’orientamento applicato.
  • Secondo l’orientamento di legittimità richiamato nella decisione, la perdita dell’animale d’affezione non è di per sé riconducibile a una categoria di danno non patrimoniale risarcibile; non basta la deduzione di un danno in re ipsa o il generico richiamo alla perdita della qualità della vita.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeNesso di causalità

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