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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25332/2018 del 11/10/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’indennizzo previsto dalla L. n. 89/2001. La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 9 luglio 2016, aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrisponderle Euro 1.800, ponendo a carico del Ministero metà delle spese delle due fasi davanti alla Corte d’appello, liquidate rispettivamente in Euro 425 e in Euro 582,58, e le spese del giudizio di cassazione in Euro 1.130,80. Nel regolare le spese delle fasi di merito, il giudice aveva considerato la parziale soccombenza della ricorrente sulla misura dell’indennizzo e il comportamento del Ministero, che non aveva contestato il diritto all’indennizzo ma aveva chiesto l’applicazione di criteri equitativi. In cassazione la ricorrente ha denunciato, richiamando anche Cass. n. 21356/2016, la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 69/2009, la contraddittorietà manifesta della motivazione e la sua apparenza quanto al ravvisato accoglimento parziale della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione globale compiuta dalla Corte d’appello non avesse posto le spese a carico della parte totalmente vittoriosa e che la ricorrente non potesse dolersi della compensazione parziale, considerate le circostanze della controversia e l’accoglimento della domanda solo entro i limiti quantitativi riconosciuti. Ha richiamato il principio per cui, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile, la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione e la relativa valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione se fondata su ragioni illogiche o erronee; nella specie le censure non hanno dimostrato una violazione di tali limiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Il nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

    In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione è consentita soltanto per gravi ed eccezionali ragioni indicate espressamente in motivazione. La valutazione delle ragioni compete al giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione quando le ragioni esplicitate siano illogiche o erronee.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6), (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

    Il costo del processo grava in via generale sulla parte soccombente; quando il giudice dispone la compensazione delle spese, anche tale statuizione deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6), (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

    La statuizione di compensazione delle spese deve essere adeguatamente motivata, in coerenza con l’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • L. n. 89/2001

    Il decreto impugnato è stato pronunciato nell’ambito di un procedimento per l’indennizzo previsto dalla legge sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo; la decisione in cassazione riguarda la regolazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è ammessa soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
  • La valutazione del giudice di merito sulle ragioni di compensazione è censurabile in cassazione quando sia fondata su motivi illogici o erronei; non è invece sufficiente contestare la scelta del giudice se la motivazione non presenta tali vizi e non pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Il potere di compensare le spese, pur attribuito al giudice, non esonera dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile

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