Cassazione Civile, Ordinanza n. 16157/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva agito per ottenere l'accertamento della nullità di clausole di un contratto di conto corrente e la rideterminazione del saldo del rapporto, sostenendo che la disciplina degli interessi fosse invalida o comunque non correttamente determinata per iscritto. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto provata una pattuizione scritta e determinata sul tasso di interesse iniziale e sul tasso applicabile agli sconfinamenti, escludendo l'eterointegrazione del contratto, pur eliminando dal conteggio l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto illegittimamente addebitati. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla determinazione scritta degli interessi, assumendo che il tasso fosse variabile e indeterminato e che la clausola sugli usi di piazza dovesse incidere sulla misura degli interessi; con il secondo ha censurato la mancata ammissione in appello di una nuova consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo, lamentando un vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché volto, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di una pattuizione scritta e determinata del tasso, e perché la lettura sistematica invocata non era adeguatamente giustificata rispetto al tenore letterale del contratto. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo per aspecificità e perché la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica integrativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto dell'irrilevanza o superfluità dell'indagine richiesta. In conseguenza della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La definizione del giudizio conforme alla proposta, nei ricorsi inammissibili, consente la decisione accelerata e, se confermata, fonda la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
È richiamato come parametro di interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sovrapporsi all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
L'interpretazione sistematica è invocabile solo se la parte spiega perché il dato letterale non sia sufficiente e perché occorra coordinare più clausole contrattuali.
È richiamato nel motivo relativo alla determinazione scritta del tasso di interesse.
È richiamato nel motivo relativo alla necessità della pattuizione scritta del tasso di interesse.
È richiamato nel motivo relativo alla forma scritta e alla determinazione delle condizioni economiche del rapporto bancario.
Il motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza, perché non riproduce l'istanza su cui la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi.
La Corte lo applica, insieme al comma 4, per la condanna aggravata del ricorrente in caso di definizione conforme alla proposta in un ricorso inammissibile.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta è valorizzata come ipotesi normativa di abuso del processo che giustifica la condanna aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ha accertato in fatto l'esistenza e la determinatezza per iscritto della clausola sugli interessi, in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una nuova lettura del contratto, salvo specifiche censure sulla motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- L'interpretazione sistematica del contratto ex art. 1363 c.c. deve essere concretamente giustificata dalla parte ricorrente: non basta evocare una clausola diversa se non si spiega perché il tenore letterale della clausola contestata non sia già sufficiente a chiarirne la portata.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la decisione sia sorretta da una motivazione che ritenga l'indagine superflua o irrilevante.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: se si censura il diniego di un mezzo istruttorio o di un accertamento contabile, occorre indicare e riprodurre l'istanza rilevante e il relativo contenuto.
- La definizione conforme alla proposta di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può integrare una valutazione legale tipica di abuso del processo, legittimando la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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