Cassazione Civile, Ordinanza n. 04736/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto avente a oggetto la verniciatura di stufe prodotte da una società committente. La committente allegava gravi vizi della verniciatura e chiedeva il risarcimento del danno, comprensivo di danno emergente, lucro cessante e danno all'immagine commerciale. La convenuta sosteneva, tra l'altro, che molte stufe erano state ritirate e riverniciate, che essa non era incaricata di operazioni di montaggio e smontaggio e che, comunque, il danno era da escludere o ridurre. Il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi e per decadenza dall'azione di garanzia; la Corte d'Appello confermava, ritenendo tra l'altro non provati ulteriori danni, inammissibili alcune prove orali, corretta la mancata ammissione di CTU estimativa e corretta la regolazione delle spese. La società originariamente attrice, divenuta poi cedente del credito, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più censure: contestava la mancata ammissione delle prove testimoniali, l'asserita ricostruzione erronea dei fatti relativa alla riverniciatura delle stufe, la compensazione tra danno e corrispettivo della verniciatura, la violazione del principio di non contestazione, la liquidazione delle spese anche in favore della terza chiamata e, infine, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile perché le doglianze erano in larga parte generiche, miravano a una rivalutazione del fatto, introducevano questioni nuove o deducevano vizi motivazionali non più proponibili in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non investissero in modo ammissibile le rationes decidendi della sentenza impugnata, che molte doglianze fossero generiche o aspecifiche, che altre mirassero a un nuovo giudizio di merito precluso in sede di legittimità, e che i vizi motivazionali dedotti non fossero scrutinabili perché formulati secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c. o comunque in presenza di doppia conforme. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimata non ha svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure prospettate come violazione di legge, error in procedendo ed errore di motivazione sono state giudicate inammissibili quando generiche, aspecifiche o dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto; il vizio di cui al n. 5 non è più deducibile secondo il previgente modello e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso.
La ricorrente lo invocava per sostenere che l'appaltatore dovesse eliminare a proprie spese i vizi e risarcire i danni; la Corte non esamina il merito della censura perché la ritiene inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della questione.
La ricorrente lo richiama in relazione alla contestazione della condanna alle spese in favore della terza chiamata; la Corte non accoglie la censura, ritenendola inammissibile e conforme all'orientamento consolidato.
art. 111 Cost.
È evocato dalla ricorrente per contestare la motivazione sulla valutazione dei documenti e sulle richieste istruttorie, ma la Corte osserva che la censura ripropone un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati.
È richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Norma richiamata nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la proposta del relatore e la definizione camerale del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata e confutarla specificamente; la contestazione generica o aspecifica comporta inammissibilità.
- La deduzione del vizio di violazione del principio di non contestazione richiede di indicare puntualmente quali fatti siano stati allegati, in quali termini siano stati contestati o meno e come ciò abbia inciso sulla decisione.
- La mancata ammissione di prove testimoniali o di una consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile in cassazione se la doglianza tende solo a sostituire la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza e decisività delle prove.
- Il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mera insufficienza o illogicità della motivazione nei termini del previgente regime, ed è ulteriormente precluso nelle ipotesi di doppia conforme.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, le censure che attaccano il medesimo accertamento di fatto sono soggette alle limitazioni derivanti dalla disciplina della doppia conforme.
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