Cassazione Penale, Sentenza n. 10696/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per vizio di motivazione e omessa valutazione di uno dei provvedimenti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Asti per un nuovo e completo esame dell'istanza, con particolare valutazione degli indici di continuazione relativi anche alla sentenza del Tribunale di Imperia.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra tre sentenze definitive (due per furto e una per estorsione), sostenendo omogeneità di fatto e modalità operative analoghe, oltre condizioni di difficoltà sociale che avrebbero determinato un unico disegno criminoso. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza motivando sulla distanza temporale e territoriale tra i reati, e sul fatto che uno dei reati era stato commesso dopo la pronuncia di una condanna in primo grado, ritenendo mancanti elementi che dimostrassero un disegno criminoso unitario; inoltre il Giudice ha omesso di valutare espressamente una delle tre sentenze indicate dalla difesa (quella del Tribunale di Imperia).
Norme richiamate
Norma applicata per richiedere il riconoscimento della continuazione tra più sentenze definitive; la Corte richiama la necessità di valutare gli indici concreti che possono dimostrare un medesimo disegno criminoso.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento alla disciplina sulla continuazione e alla determinazione della pena, richiamata nella doglianza sulla corretta qualificazione del vincolo continuativo fra i reati.
art. 624, 625, 629, 99 cod. pen. (reati sostanziali indicati nelle sentenze)
Norme sostanziali relative ai reati (furto, estorsione ecc.) richiamate per descrivere la omogeneità delle fattispecie contestate; la Corte valuta l'omogeneità delle violazioni e della modalità esecutiva come indizio rilevante ai fini della continuazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel testo in relazione ai limiti dell'impugnazione, ossia l'ambito di censura esperibile con il ricorso; non incide sul merito del principio di diritto enunciato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Giurisprudenza richiamata per i principi che individuano gli indici necessari per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmabilità degli atti e necessità che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede che il ricorrente allegi elementi specifici e concreti (indici) a sostegno del 'medesimo disegno criminoso'; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare espressamente tutte le sentenze indicate nella richiesta: l'omessa valutazione di una delle pronunce può determinare l'annullamento per vizio di motivazione e rinvio.
- I fattori rilevanti per valutare la continuazione includono: omogeneità della condotta e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità operative identiche o analoghe, sistematicità e programmabilità degli atti; nessun singolo indice è decisivo da solo.
- La distanza temporale o territoriale non esclude automaticamente la continuazione: tali elementi vanno valutati in combinazione con gli altri indici e con la prova di un progetto criminoso unitario.
- Il fatto che uno dei reati sia stato commesso dopo una precedente condanna non esclude di per sé la continuazione; ciò richiede una valutazione concreta della programmabilità e dell'unitarietà del disegno criminoso.
- In caso di motivazione generica o di mancato esame degli elementi prospettati dalla difesa, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di pronunciarsi nuovamente sul complesso degli indici.
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