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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2648/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due censure: 1) contestazione dell'applicazione della recidiva specifica e reiterata, sostenendo che il certificato del casellario dimostrava l'estinzione degli effetti penali per due reati a seguito di affidamento in prova e che la Corte di appello avrebbe comunque valorizzato pregressi reati ovviando al dictum delle Sezioni Unite; 2) lamentata mancata applicazione e bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. riconosciuta in primo grado per uno degli episodi, con richiesta che la Corte di appello ne tenesse conto nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di merito abbia adeguatamente motivato la ricorrenza della recidiva sulla base di precedenti condanne irrevocabili (furti del 1984) e dalle più recenti condotte che dimostrano la persistenza dell'inclinazione del reo, e che il ricorso non si è confrontato specificamente con tale iter argomentativo. Sul secondo motivo ha stabilito che, in caso di reato continuato, il bilanciamento tra circostanze concerne soltanto quelle riferite al fatto qualificante e che le circostanze relative ai reati satellite rilevano solo ai fini dell'aumento ex art. 81; quindi la mancata esplicita replica della Corte di appello non comporta annullamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva deve essere valutata dal giudice di merito verificando se la reiterazione del reato sia indice di maggiore colpevolezza e pericolosità; condanne estinte per messa alla prova non possono essere considerate ai fini della recidiva, salvo che vi siano altre condanne irrevocabili che comprovino la ripetizione del medesimo tipo di reato

  • art. 106 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla dinamica della recidiva e alla individuazione delle circostanze personali rilevanti per la determinazione della pena

  • art. 47 ord. pen. (certificato del casellario)

    Rilevanza del contenuto del casellario e degli effetti dell'affidamento in prova sull'efficacia della precedente condanna ai fini dell'accertamento della recidiva

  • art. 70 cod. pen. (combinazione di circostanze)

    Principio generale sul trattamento delle circostanze nella determinazione della pena, richiamato nella censura sulla mancata applicazione dell'attenuante

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante)

    Circostanza attenuante che il giudice può riconoscere per specifiche condizioni; nel caso di reato continuato il suo bilanciamento è applicabile solo se riferita al fatto qualificante

  • art. 81 cod. pen.

    Le aggravanti e attenuanti pertinenti ai reati "satellite" non si sottopongono al confronto ai fini del bilanciamento per la determinazione della pena principale, ma rilevano ai fini dell'aumento di pena previsto dall'art. 81

  • art. 69 cod. pen. (bilanciamento delle circostanze)

    Regole sul confronto tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena; applicabile principalmente al fatto considerato più grave nel contesto di reato continuato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imposizione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente

  • orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite

    Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Stabilisce che il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione del reato sia sintomo di riprovevolezza e maggiore pericolosità; richiamo utilizzato dal ricorrente ma ritenuto dalla Corte di merito rispettato nell'iter argomentativo

Massime di principio

  • In tema di recidiva, le condanne i cui effetti penali si sono estinti per messa alla prova non possono essere conteggiate ai fini della recidiva; il giudice può invece fondare la recidiva su altre condanne irrevocabili che dimostrino una ripetizione del medesimo tipo di reato
  • Per accertare la recidiva il giudice deve verificare se il nuovo episodio sia concretamente significativo della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo; la Cassazione richiede che il ricorrente in cassazione si confronti specificamente con l'itinerario argomentativo svolto dalla corte di merito
  • Nel reato continuato il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti riguarda le circostanze riferite al fatto considerato più grave; le circostanze relative ai reati satellite rilevano solo ai fini dell'aumento previsto dall'art. 81 cod. pen.
  • La mancata o apparente carenza di motivazione della Corte d'appello non determina automaticamente annullamento se, alla luce dei principi applicabili (es. reato continuato), la decisione non può produrre un esito diverso in sede di rinvio
  • I ricorsi manifestamente infondati o non sufficientemente specifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è essenziale formulare motivi dettagliati e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale

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