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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33263/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore che aveva svolto attività di badante, per circa 50 ore settimanali poi aumentate a 60, con paga oraria indicata in Euro 12,50, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di Euro 69.125,00 a titolo di retribuzioni e tredicesima per gli anni 2013-2014. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame del datore di lavoro, ritenendo provato il rapporto di lavoro sulla base di documentazione ritenuta significativa (rapporto di assunzione firmato dalle parti, denuncia di variazione dell'orario all'INPS, istanza di regolarizzazione del rapporto, lettera di licenziamento). In cassazione il datore di lavoro ha proposto un unico motivo articolato in più censure, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, sostenendo che l'esistenza del rapporto di lavoro sarebbe stata provata solo da una testimonianza e che i giudici di merito avrebbero errato nella distribuzione e valutazione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima censura mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre nel caso concreto la doglianza investiva solo la valutazione del materiale istruttorio, senza integrare un errore nella ripartizione dell'onere probatorio. Quanto alla censura per omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché formulata secondo un paradigma non più conforme al testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis; inoltre, trattandosi di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla ricostruzione dei fatti era comunque precluso nei limiti dedotti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la parte resistente è rimasta intimata. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice di merito applica in modo erroneo la regola di giudizio sull'onere della prova, attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla formulazione vigente della norma, non potendosi trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, salvo i casi di motivazione giuridicamente viziata, mancante, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali indicati dalla norma, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere usata per contestare la mera valutazione delle prove: essa è configurabile soltanto quando il giudice abbia invertito o alterato la regola di riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura del compendio istruttorio, perché la valutazione della attendibilità e concludenza delle prove appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere dedotto nei limiti dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. e non può risolversi in una critica alla sufficienza o alla logicità della motivazione secondo il previgente modello.
  • In caso di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è ulteriormente limitato e non consente di rimettere in discussione l'accertamento di merito se non nei ristretti casi di anomalia motivazionale rilevante in diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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