Cassazione Penale, Sentenza n. 33884/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 febbraio 2026, resa ai sensi dell’art. 310 c.p.p., che aveva confermato il rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere. All’indagato era contestata la partecipazione, dal settembre 2017 all’ottobre 2023, al clan dei Casalesi, gruppo Schiavone, con il ruolo di referente stabile nel settore degli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la sanificazione ospedaliera; era già stato condannato in via definitiva quale concorrente esterno in associazione mafiosa. I giudici cautelari avevano ravvisato, invece, un’autonoma associazione per delinquere ordinaria, diretta a turbare gare pubbliche, e avevano escluso le esigenze cautelari. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) travisamento della prova sulla gara aggiudicata a imprenditori in territorio catanese, perché il Tribunale avrebbe sottovalutato il ruolo di un esponente politico, arrestato quale concorrente esterno in associazione mafiosa, e il presunto patto tra l’indagato e un esponente del clan Santapaola; 2) omessa motivazione sulle intercettazioni ambientali del 22 dicembre 2021, che secondo l’accusa documentavano il ruolo dell’indagato nel clan anche durante la detenzione e l’intenzione di riprendere a operare per esso, nonché sull’interrogatorio del 3 ottobre 2025 di un imprenditore protetto dall’indagato da un’estorsione; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per avere attribuito rilievo all’assenza di prova che i proventi degli appalti confluissero nelle casse del clan, elemento che il ricorrente riteneva non necessario per configurare l’art. 416-bis c.p., e per avere svalutato una pluralità di indici di intraneità; 4) valutazione atomistica delle dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri, inclusi i rapporti con esponenti criminali, l’intervento in vicende estorsive e la convergenza temporale delle propalazioni. Il procedimento di cassazione si è svolto a trattazione scritta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che, in materia cautelare, il controllo di legittimità riguarda la violazione di legge e i vizi motivazionali, senza consentire una nuova valutazione del fatto o delle fonti di prova. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la diversa qualificazione del ruolo dell’esponente politico non era decisiva: secondo la ricostruzione del Tribunale, l’aggiudicazione era avvenuta indipendentemente dal suo effettivo interessamento e quello di altri soggetti era stato millantato; inoltre, il patto diretto tra l’indagato e l’esponente del clan risultava in tensione con la ricostruzione dell’intermediazione attribuita al complice. Il secondo motivo è stato respinto quanto alle intercettazioni del 22 dicembre 2021, già menzionate e implicitamente valutate nella motivazione complessiva, che spiegava perché i rapporti con esponenti criminali non dimostrassero un collegamento attuale e un’intraneità organica al clan; quanto alla vicenda dell’imprenditore protetto da un’estorsione, il Tribunale l’aveva esaminata specificamente, riconoscendone il valore indicativo del prestigio criminale ma non dell’affiliazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, nella parte relativa alla destinazione dei proventi, sollecitava una rivalutazione di merito e, nella parte relativa alla necessità di tale prova, non coglieva la ratio dell’ordinanza: il Tribunale aveva considerato l’assenza di riscontri come elemento logico-induttivo, non come requisito costitutivo dell’art. 416-bis c.p. Il residuo del terzo motivo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché chiedevano una nuova valutazione complessiva degli indizi, preclusa in cassazione; la motivazione del Tribunale era stata ritenuta completa e coerente nell’escludere la stabile e organica compenetrazione dell’indagato nel sodalizio mafioso e la sua messa a disposizione per i fini comuni. È stata quindi confermata l’ordinanza impugnata, che aveva negato la custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero tesa all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Nicola Ferraro, indagato per associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.
La disposizione individua il procedimento di appello cautelare con cui il Tribunale ha confermato il rigetto della richiesta di custodia cautelare.
I rapporti con soggetti apicali della criminalità organizzata, la capacità di regolazione di vicende estorsive, la «continuità operativa» in settori economici di interesse tipicamente mafioso) reputa inidonei ad integrare quel rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio di tipo mafioso (e ad attestare, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, una «messa a disposizione» in favore del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi: da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01), che la giurisprudenza di legittimità richiede per la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Per configurare la partecipazione all’associazione mafiosa occorre un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il sodalizio o, secondo le caratteristiche concrete, una messa a disposizione per il perseguimento dei fini comuni; prestigio criminale, relazioni con esponenti mafiosi e attività in settori d’interesse mafioso non bastano se non dimostrano tale legame.
Il Tribunale, al pari del G.i.p., si determinava in tal senso, avendo previamente ravvisato nella pur riscontrata condotta di partecipazione associativa la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere ordinaria), anziché quella contestata, e avendo in corrispondenza escluso le esigenze cautelari.
Nel caso esaminato i giudici cautelari hanno qualificato la condotta associativa come associazione per delinquere ordinaria, anziché mafiosa; il passo riferisce la qualificazione adottata, senza sviluppare ulteriori criteri interpretativi dell’art. 416 c.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il cosiddetto travisamento della prova, che è il mezzo in forza del quale il medesimo giudice, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, è sollecitato a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti al solo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco.
Il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione per verificare l’eventuale alterazione del contenuto estrinseco della prova, non per ottenere una rivalutazione del fatto o del merito probatorio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Il ricorso è strutturato in quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso; la sentenza non ne espone una regola sostanziale ulteriore.
art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), c.p.p.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen.
La disposizione è applicata quale base normativa per lo svolgimento del giudizio di cassazione con trattazione scritta, in assenza di diversa sollecitazione delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione cautelare, il controllo sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari è limitato alla violazione di specifiche norme di legge e ai vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti o sulla rilevanza degli elementi probatori.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione quando il giudice abbia utilizzato una prova inesistente, omesso una prova esistente o falsificato il risultato probatorio. La censura è rilevante solo se il travisamento è decisivo per il ragionamento e non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Nel procedimento cautelare il giudice dell’impugnazione non deve rispondere espressamente a ogni singola argomentazione se la motivazione complessiva espone le ragioni della decisione e dà conto degli elementi decisivi. L’omessa risposta è censurabile quando l’elemento trascurato abbia carattere determinante, nel senso che una sua adeguata valutazione avrebbe necessariamente condotto a una decisione opposta.
- La partecipazione a un’associazione mafiosa richiede una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio o, in relazione alle caratteristiche concrete, una messa a disposizione per il perseguimento dei fini comuni. Rapporti con soggetti mafiosi, prestigio criminale, capacità di intervenire in vicende estorsive e attività in settori d’interesse mafioso non sono da soli sufficienti a dimostrare l’intraneità.
- La mancata prova della destinazione dei proventi illeciti alle casse del sodalizio non è stata trattata come requisito costitutivo dell’associazione mafiosa; può tuttavia essere valutata dal giudice cautelare, insieme agli altri dati, quale elemento logico-induttivo nel giudizio sulla compenetrazione organica.
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