Cassazione Civile, Ordinanza n. 32226/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il corretto regime di produzione documentale e la disciplina dei termini per la decisione del Prefetto; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società sanzionata)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 7 c.d.s., contestata a una società per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici mediante rilevazione elettronica. Dopo il ricorso al Prefetto, l'ordinanza-ingiunzione fu emessa il 30/10/2015; la società propose opposizione, respinta dal giudice di pace e poi dal tribunale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con quattro motivi, ma il nucleo del ricorso è il primo: deducono che il tribunale abbia erroneamente considerato tempestivi e utilizzabili documenti depositati dalla Prefettura oltre il termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c., richiamato dall'art. 6, d.lgs. 150/2011, confondendo il regime del rapporto e degli atti di accertamento/notifica con quello degli altri documenti. Secondo i ricorrenti, esclusi i documenti tardivi che attestavano la convocazione per l'audizione personale e la mancata comparizione, non vi era prova dell'interruzione/sospensione del termine: pertanto l'ordinanza prefettizia sarebbe stata adottata oltre il termine complessivo di 180 giorni previsto dagli artt. 203 e 204 c.d.s. Gli altri motivi restano assorbiti.
Norme richiamate
Disposizione violata nel caso concreto per circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la produzione documentale dell'Amministrazione è soggetta a un duplice regime: il rapporto e gli atti di accertamento/contestazione/notificazione sono depositabili senza preclusioni temporali, mentre gli altri documenti seguono il termine dell'art. 416 c.p.c.
Si applica agli altri documenti prodotti dall'Amministrazione nel giudizio di opposizione e comporta una preclusione alla produzione oltre il decimo giorno prima dell'udienza di discussione.
Prevede il termine per il ricorso al Prefetto e il termine di trasmissione degli atti; tali termini si cumulano con quello dell'art. 204 c.d.s. ai fini della tempestività dell'ordinanza.
Stabilisce che i termini per la decisione del Prefetto sono perentori e cumulativi; disciplina anche l'interruzione/sospensione del termine in caso di richiesta di audizione personale e la conseguenza dell'accoglimento del ricorso in caso di inutile decorso.
Il motivo è stato dedotto come vizio processuale per violazione di norme sul rito e sulla preclusione probatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione promosso contro la pubblica amministrazione, la produzione documentale non è interamente libera fino alla prima udienza: occorre distinguere tra il rapporto con gli atti di accertamento, contestazione e notificazione, depositabili senza preclusioni temporali, e gli altri documenti, soggetti al termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.
- La tardiva produzione di documenti decisivi che dimostrino la rituale convocazione dell'interessato per l'audizione personale impedisce di considerare provata l'interruzione o sospensione del termine per la decisione prefettizia.
- I termini previsti dagli artt. 203 e 204 c.d.s. per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sono perentori e cumulativi; se decorrono senza valida interruzione/sospensione, il ricorso amministrativo deve intendersi accolto.
- Quando il giudice di merito applica un regime di ammissibilità documentale difforme da quello stabilito per l'opposizione a sanzione amministrativa, la sentenza è cassabile per violazione del rito e per erronea valutazione della tempestività dell'ordinanza prefettizia.
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