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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32226/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il corretto regime di produzione documentale e la disciplina dei termini per la decisione del Prefetto; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società sanzionata)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 7 c.d.s., contestata a una società per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici mediante rilevazione elettronica. Dopo il ricorso al Prefetto, l'ordinanza-ingiunzione fu emessa il 30/10/2015; la società propose opposizione, respinta dal giudice di pace e poi dal tribunale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con quattro motivi, ma il nucleo del ricorso è il primo: deducono che il tribunale abbia erroneamente considerato tempestivi e utilizzabili documenti depositati dalla Prefettura oltre il termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c., richiamato dall'art. 6, d.lgs. 150/2011, confondendo il regime del rapporto e degli atti di accertamento/notifica con quello degli altri documenti. Secondo i ricorrenti, esclusi i documenti tardivi che attestavano la convocazione per l'audizione personale e la mancata comparizione, non vi era prova dell'interruzione/sospensione del termine: pertanto l'ordinanza prefettizia sarebbe stata adottata oltre il termine complessivo di 180 giorni previsto dagli artt. 203 e 204 c.d.s. Gli altri motivi restano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 7 c.d.s.

    Disposizione violata nel caso concreto per circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la produzione documentale dell'Amministrazione è soggetta a un duplice regime: il rapporto e gli atti di accertamento/contestazione/notificazione sono depositabili senza preclusioni temporali, mentre gli altri documenti seguono il termine dell'art. 416 c.p.c.

  • art. 416 c.p.c.

    Si applica agli altri documenti prodotti dall'Amministrazione nel giudizio di opposizione e comporta una preclusione alla produzione oltre il decimo giorno prima dell'udienza di discussione.

  • art. 203 c.d.s.

    Prevede il termine per il ricorso al Prefetto e il termine di trasmissione degli atti; tali termini si cumulano con quello dell'art. 204 c.d.s. ai fini della tempestività dell'ordinanza.

  • art. 204 c.d.s.

    Stabilisce che i termini per la decisione del Prefetto sono perentori e cumulativi; disciplina anche l'interruzione/sospensione del termine in caso di richiesta di audizione personale e la conseguenza dell'accoglimento del ricorso in caso di inutile decorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto come vizio processuale per violazione di norme sul rito e sulla preclusione probatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione promosso contro la pubblica amministrazione, la produzione documentale non è interamente libera fino alla prima udienza: occorre distinguere tra il rapporto con gli atti di accertamento, contestazione e notificazione, depositabili senza preclusioni temporali, e gli altri documenti, soggetti al termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.
  • La tardiva produzione di documenti decisivi che dimostrino la rituale convocazione dell'interessato per l'audizione personale impedisce di considerare provata l'interruzione o sospensione del termine per la decisione prefettizia.
  • I termini previsti dagli artt. 203 e 204 c.d.s. per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sono perentori e cumulativi; se decorrono senza valida interruzione/sospensione, il ricorso amministrativo deve intendersi accolto.
  • Quando il giudice di merito applica un regime di ammissibilità documentale difforme da quello stabilito per l'opposizione a sanzione amministrativa, la sentenza è cassabile per violazione del rito e per erronea valutazione della tempestività dell'ordinanza prefettizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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