Cassazione Civile, Ordinanza n. 09318/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte del controricorrente, ritenendo l’atto conforme all’art. 390 c.p.c.; conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una beneficiaria testamentaria nei confronti di un soggetto indicato come legato a rapporti patrimoniali del de cuius, con coinvolgimento anche di altri convenuti rimasti contumaci. La ricorrente sosteneva che il testamento del de cuius le attribuisse, oltre ad alcuni beni e valori, anche somme e crediti riconducibili ai rapporti economici intrattenuti dal defunto; in via subordinata chiedeva la restituzione di una somma che assumeva incassata dal resistente per la vendita, al de cuius, di immobili, nonché il rendiconto e il pagamento dei frutti di terreni. Il convenuto principale eccepiva il difetto di legittimazione passiva e contestava nel merito la pretesa, formulando a sua volta domanda riconvenzionale per canoni di locazione e danni. In appello la Corte territoriale accoglieva solo in parte l’impugnazione del convenuto, condannando la controparte al pagamento di una somma per canoni, e rigettava il resto. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione dell’art. 36 c.p.c. per mancato esame del difetto di collegamento obiettivo sulla domanda relativa ai canoni; violazione dei criteri interpretativi del testamento ex art. 1362 c.c.; violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 58/1998 sulla nozione di valori mobiliari; violazione dell’art. 812, comma 3, c.c. sulla natura dei crediti come beni mobili; omesso esame della questione della divisione dei crediti tra eredi; violazione degli artt. 727 e 757 c.c. sulla legittimazione dei coeredi ad agire per il credito comune senza integrare il contraddittorio; omesso esame della ricostruzione fattuale della domanda relativa alla somma di euro 185.924,48 come rendite riscosse e non restituite. Prima della decisione la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
invocato per contestare il mancato esame del collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda relativa ai canoni; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
richiamato come criterio di interpretazione del testamento; la Corte non affronta il motivo nel merito per estinzione del giudizio.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato per sostenere che la nozione di valori mobiliari comprendesse anche determinati diritti e strumenti finanziari; motivo non esaminato nel merito.
richiamato per affermare che i crediti, inclusi quelli pecuniari, sarebbero beni mobili; motivo non esaminato nel merito.
richiamati per sostenere la possibilità per il singolo partecipante alla comunione di agire per l’intero credito comune o per la quota; motivo non esaminato nel merito.
indicata come norma processuale di riferimento per i vari motivi di ricorso per cassazione.
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme a tale disposizione e idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo il deposito del ricorso per cassazione, la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue se l’atto rispetta i requisiti formali richiesti dall’art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si forma alcuna decisione di merito sulle censure proposte.
- La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata, assorbe ogni questione dedotta nei motivi, anche quando attengano a interpretazione testamentaria, qualificazione di crediti e regole sulla comunione ereditaria.
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