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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12173/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il creditore aveva proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo con cui il proprio credito era stato escluso per mancanza di prova. Il credito, pari a € 505.399,89, era stato fondato su fatture prive di sottoscrizione e su documenti di trasporto; il creditore sosteneva che il credito dovesse ritenersi certo, liquido ed esigibile perché annotato nelle proprie scritture contabili e in quelle della società poi fallita, sia pure per un importo inferiore (€ 476.166,21). Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'annotazione nelle scritture del fallito non fosse prova sufficiente nei confronti del curatore, terzo rispetto alla contabilità del debitore, e aveva inoltre reputato inutilizzabili per tardività i DDT prodotti solo in corso di causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sovrapponibili nel parametro normativo, la violazione degli artt. 25, 52 e 99 l.fall. e degli artt. 2704, 2709 e 2710 c.c., sostenendo che: 1) fatture e annotazioni contabili del debitore fallito avrebbero efficacia probatoria del credito; 2) le scritture contabili e le fatture prodotte sarebbero state indebitamente trascurate o dichiarate inutilizzabili; 3) la questione della data certa ex art. 2704 c.c. non sarebbe stata rilevante; 4) i DDT avrebbero potuto essere esaminati perché prodotti nel giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'affermazione secondo cui, nella verifica del passivo e nel giudizio di opposizione, il curatore agisce come terzo sia rispetto ai creditori insinuati sia rispetto al fallito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2709 c.c. nei suoi confronti. Ha inoltre osservato che la censura sulla rilevanza delle fatture investiva una valutazione di merito delle prove, non sindacabile in cassazione, e che la doglianza sui DDT non attaccava specificamente la ratio decidendi relativa alla tardività e alla produzione fuori termine. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e ha irrogato anche la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come norma di legittimazione delle censure per violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto le doglianze in parte dirette a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 25 l.fall.

    Norma richiamata dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati, senza che la Corte ne ravvisasse una concreta incidenza autonoma rispetto al tema della prova del credito nel passivo.

  • art. 52 l.fall.

    Norma richiamata dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati, nel contesto della verifica del passivo fallimentare.

  • art. 99 l.fall.

    Norma richiamata dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati in sede di opposizione allo stato passivo.

  • art. 2704 c.c.

    La Corte ha rilevato che la questione della data certa non assumeva rilievo decisivo nel caso concreto, secondo la prospettazione del ricorrente e la valutazione della Corte.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore nei rapporti tra contraenti o successori, ma non sono opponibili al curatore del fallimento nella verifica del passivo, poiché questi è terzo rispetto al fallito e ai creditori.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile nei confronti del curatore nella formazione dello stato passivo.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna aggravata e ha dato atto della condanna prevista nel dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per individuare l'importo base del contributo unificato da raddoppiare, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo fallimentare e nella successiva opposizione, il curatore opera come terzo rispetto ai creditori insinuati e al fallito, sicché le scritture contabili del debitore non sono a lui opponibili come prova piena del credito ai sensi dell'art. 2709 c.c.
  • La prova del credito insinuato al passivo non può fondarsi esclusivamente su fatture commerciali quando il rapporto obbligatorio sia contestato: la fattura ha, al più, valore di mero indizio e non di prova piena dell'esecuzione delle prestazioni.
  • In cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; la censura è inammissibile se si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove.
  • La doglianza che investe una specifica ratio decidendi è inammissibile se non la censura in modo puntuale; non basta dedurre in astratto l'erroneità della decisione senza colpire la ragione autonoma posta a fondamento del rigetto.
  • Nel sistema di accertamento del passivo, l'inopponibilità delle scritture contabili al curatore è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attiene al regime della verifica concorsuale e non richiede un'eccezione in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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