Cassazione Civile, Ordinanza n. 13534/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia espressa agli atti del giudizio intervenuta con memoria della ricorrente, dichiarando l'estinzione del processo. Ha quindi compensato le spese di lite tra le parti, ritenendo sussistenti giusti motivi collegati alle ragioni della rinuncia. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per il recupero di acconti esposti ma non versati relativamente all'anno d'imposta 2010. Il recupero riguardava somme sospese in forza dell'OPCM n. 3780/2009, adottata a seguito del sisma abruzzese del 6 aprile 2009, e dell'OPCM n. 3837/2009, oltre che dell'art. 33, comma 28, l. n. 183/2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole solo parzialmente alla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme emergenziali e dell'art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, per aver la CTR escluso che i tributi sospesi potessero generare un credito d'imposta; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita sulla debenza del 40% delle imposte sospese; 3) violazione delle medesime norme per avere la CTR escluso la compensabilità dell'intero credito oggetto di sospensione. Con memoria, la ricorrente ha inoltre dichiarato di avere definito agevolmente la cartella e ha rinunciato agli atti del giudizio.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
emissione della cartella di pagamento
richiamato come base del controllo automatizzato e del recupero delle somme dovute
art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
emissione della cartella di pagamento
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
OPCM 6 giugno 2009, n. 3780
richiamata quale provvedimento emergenziale che aveva disposto la sospensione dei versamenti a seguito del sisma abruzzese
OPCM 30 dicembre 2009, n. 3837
richiamata insieme alla precedente ordinanza come disciplina della sospensione dei versamenti
art. 33, comma 28, l. 12 novembre 2011, n. 183
invocato dalla ricorrente come norma rilevante per sostenere la compensabilità/credito relativo ai tributi sospesi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di deduzione della nullità della sentenza per error in procedendo
richiamato per denunciare un asserito vizio di ultra petita
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria con rinuncia agli atti
non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento di estinzione è dichiarato in ragione della rinuncia agli atti
Massime di principio
- La rinuncia espressa agli atti del giudizio, intervenuta in cassazione, comporta la declaratoria di estinzione del processo, con conseguente mancato esame dei motivi di ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente, la Corte può compensare le spese processuali se ricorrono giusti motivi collegati alle ragioni della rinuncia.
- In presenza di estinzione del giudizio, restano assorbite le censure di merito e di rito proposte con il ricorso per cassazione.
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