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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13534/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia espressa agli atti del giudizio intervenuta con memoria della ricorrente, dichiarando l'estinzione del processo. Ha quindi compensato le spese di lite tra le parti, ritenendo sussistenti giusti motivi collegati alle ragioni della rinuncia. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per il recupero di acconti esposti ma non versati relativamente all'anno d'imposta 2010. Il recupero riguardava somme sospese in forza dell'OPCM n. 3780/2009, adottata a seguito del sisma abruzzese del 6 aprile 2009, e dell'OPCM n. 3837/2009, oltre che dell'art. 33, comma 28, l. n. 183/2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole solo parzialmente alla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme emergenziali e dell'art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, per aver la CTR escluso che i tributi sospesi potessero generare un credito d'imposta; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita sulla debenza del 40% delle imposte sospese; 3) violazione delle medesime norme per avere la CTR escluso la compensabilità dell'intero credito oggetto di sospensione. Con memoria, la ricorrente ha inoltre dichiarato di avere definito agevolmente la cartella e ha rinunciato agli atti del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    emissione della cartella di pagamento

    richiamato come base del controllo automatizzato e del recupero delle somme dovute

  • art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    emissione della cartella di pagamento

    richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA

  • OPCM 6 giugno 2009, n. 3780

    richiamata quale provvedimento emergenziale che aveva disposto la sospensione dei versamenti a seguito del sisma abruzzese

  • OPCM 30 dicembre 2009, n. 3837

    richiamata insieme alla precedente ordinanza come disciplina della sospensione dei versamenti

  • art. 33, comma 28, l. 12 novembre 2011, n. 183

    invocato dalla ricorrente come norma rilevante per sostenere la compensabilità/credito relativo ai tributi sospesi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione della nullità della sentenza per error in procedendo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un asserito vizio di ultra petita

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria con rinuncia agli atti

  • art. 391 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento di estinzione è dichiarato in ragione della rinuncia agli atti

Massime di principio

  • La rinuncia espressa agli atti del giudizio, intervenuta in cassazione, comporta la declaratoria di estinzione del processo, con conseguente mancato esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente, la Corte può compensare le spese processuali se ricorrono giusti motivi collegati alle ragioni della rinuncia.
  • In presenza di estinzione del giudizio, restano assorbite le censure di merito e di rito proposte con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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