Cassazione Civile, Ordinanza n. 22080/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Torino che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto di espulsione prefettizio e un ordine del questore emessi nei suoi confronti. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19 TUI e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che il giudice di pace non avrebbe considerato le modifiche normative e la dedotta protezione internazionale; 2) vizio nell'apprezzamento della prova ex art. 116 c.p.c., lamentando una motivazione contraddittoria e non ancorata agli elementi istruttori; 3) motivazione assente o apparente in relazione all'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, per non avere il giudice adeguatamente motivato sulla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del destinatario, limitandosi a presumere la comprensione dell'italiano per la lunga permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato che mancavano la descrizione della vicenda processuale, dei fatti storici alla base della controversia, delle ragioni poste a fondamento della domanda originaria e delle argomentazioni dell'ordinanza del giudice di pace. Per tale ragione non è stato esaminato il merito dei motivi, ed è stata confermata la soccombenza del ricorrente con condanna alle spese. È stato inoltre precisato che, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato dai motivi di ricorso per denunciare vizi motivazionali e di valutazione della prova, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti.
È invocato per censurare il preteso cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, ma la doglianza non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 19, comma 1.1-1.2, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente per sostenere la non espulsabilità e la necessità di considerare la protezione internazionale; la Corte non si pronuncia sul merito della censura.
art. 8 CEDU
È invocato come parametro convenzionale a sostegno dell'opposizione all'espulsione; la Corte non lo esamina nel merito.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
È richiamato per contestare la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua del destinatario; la doglianza non è scrutinata nel merito.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ne afferma la violazione e ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza ricorrere ad altre fonti.
È menzionato solo per indicare che il ricorso è stato illustrato con memoria; non incide sulla decisione.
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
È richiamato per affermare che il procedimento è esente da tasse o imposte e quindi non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
È indicato come disposizione sostituita dall'art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011 ai fini dell'esenzione fiscale del procedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale di contenuto-forma: deve consentire alla Corte di comprendere con chiarezza la vicenda sostanziale e processuale e la portata delle censure, senza ricorrere ad atti o fonti esterne.
- La mancanza di una descrizione, anche sintetica, dei fatti storici, delle domande introdotte, delle difese e della motivazione del provvedimento impugnato rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- I motivi di ricorso che denunciano vizi di motivazione, valutazione della prova o violazione di norme sostanziali restano non esaminabili quando il ricorso difetti dell'indispensabile esposizione dei fatti e della decisione censurata.
- L'accesso al giudice di legittimità non è assoluto: possono essere previste condizioni di ricevibilità e regole di forma rigorose, purché funzionali alla chiarezza del giudizio e non meramente formalistiche.
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