Cassazione Penale, Ordinanza n. 13460/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata/ricadente nell'ipotesi sanzionata dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. L'unico motivo deduceva in modo generico il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la sproporzione della pena, censurando quindi la valutazione di merito sulla personalità dell'imputato e sulla dosimetria sanzionatoria. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; inoltre la quantificazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello, rilevando che la censura sulle attenuanti generiche era generica e manifestamente infondata e che la doglianza sulla pena mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza nella fattispecie oggetto del giudizio.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza.
I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della concessione o esclusione delle attenuanti generiche sono rimessi al giudice di merito, che può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
La graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; non è sufficiente invocare la sola incensuratezza.
- La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica.
- Ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti generiche il giudice può concentrarsi anche su un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché ritenuto decisivo.
- La determinazione della pena base e la sua graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non possono essere rimesse a una nuova valutazione di congruità in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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