Cassazione Civile, Ordinanza n. 07147/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'anno 2007 nei confronti di una società. In primo grado la cartella era stata annullata per difetto di motivazione; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, limitatamente al recupero a tassazione delle imposte dichiarate e non versate, mentre era stato ritenuto illegittimo il recupero di un credito d'imposta IVA indebitamente utilizzato in compensazione, sul presupposto che per tale recupero fosse necessario un autonomo atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la contribuente non aveva mai contestato la cartella deducendo la necessità di un separato avviso di recupero; secondo, violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il controllo automatizzato consente anche il disconoscimento di crediti d'imposta indebitamente utilizzati senza necessità di un autonomo avviso di recupero. La società contribuente non ha resistito.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendo che la questione della legittimità del procedimento di recupero non fosse stata dedotta nel ricorso introduttivo della contribuente e quindi non potesse essere rilevata d'ufficio dalla CTR. Ha inoltre affermato che, in sede di controllo automatizzato, l'Ufficio può disconoscere crediti d'imposta indebitamente utilizzati sulla base dei dati dichiarati e delle incongruenze emergenti, senza necessità di un autonomo avviso di recupero quando non siano richieste valutazioni ulteriori. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su una questione non devoluta dalle parti; la CTR ha indebitamente rilevato d'ufficio un vizio procedimentale non dedotto dalla contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato consente il recupero di somme e il disconoscimento di crediti indebitamente utilizzati quando l'operazione si fonda sulla mera verifica dei dati dichiarati e delle incongruenze emergenti.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Anche in materia IVA, il controllo automatizzato può portare al disconoscimento di crediti d'imposta indebitamente compensati senza necessità di un autonomo avviso di recupero, se non occorrono valutazioni discrezionali dell'Ufficio.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato congiuntamente all'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per affermare la legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può rilevare d'ufficio un vizio dell'atto impositivo fondato su un diverso iter procedimentale se tale questione non è stata tempestivamente dedotta dal contribuente, poiché il vizio resta precluso e l'atto diviene inoppugnabile in parte qua.
- In sede di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è legittimo il disconoscimento di crediti d'imposta indebitamente utilizzati quando la verifica si risolve nel riscontro di dati dichiarati e di semplici incongruenze, senza valutazioni complesse o discrezionali.
- L'emissione di un autonomo avviso di recupero non è necessaria quando la pretesa fiscale deriva da controlli meramente cartolari sui dati del contribuente e non da un accertamento fondato su apprezzamenti ulteriori dell'Ufficio.
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