Cassazione Civile, Ordinanza n. 20684/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento della tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente annullando la cartella, ma aveva compensato le spese. In appello, la decisione è stata confermata: il giudice regionale ha ritenuto che vi fosse una sorta di soccombenza reciproca, da un lato per l'omesso pagamento del tributo, dall'altro per la richiesta di riscossione oltre il termine di legge, e ha quindi confermato la compensazione delle spese. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sul capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di soccombenza; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice dichiarato la soccombenza della controparte dopo l'annullamento della cartella; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e priva di reale collegamento con la causa; 4) violazione delle norme sulla compensazione delle spese per avere disposto la compensazione nonostante l'accoglimento del ricorso per prescrizione; 5) omessa condanna della resistente alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la motivazione della compensazione delle spese: nel processo tributario la compensazione è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate e non illogiche; nel caso concreto, l'omesso pagamento del tributo era estraneo al thema decidendum, che riguardava soltanto la legittimità della cartella notificata oltre il termine triennale, sicché la soccombenza doveva essere ascritta all'agente della riscossione.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il ricorrente lamentava omissione di pronuncia sul capo relativo alla soccombenza e alle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri di legittimità invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza.
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata.
richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per denunciare il difetto di motivazione nel processo tributario.
art. 111 Cost.
invocato a sostegno dell'obbligo di motivazione e del giusto processo.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa sulle spese.
la Corte lo richiama, in coordinamento con l'art. 15 d.lgs. 546/1992, come disciplina generale della compensazione delle spese.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per la denominazione e la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado cui è disposto il rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere fondata su ragioni generiche, illogiche o estranee all'oggetto del giudizio: occorre una motivazione espressa, specifica e riferita a circostanze della controversia.
- La soccombenza va individuata secondo il principio di causalità: è tenuta alle spese la parte che, con il proprio comportamento sostanziale o processuale, ha dato causa al processo o al suo protrarsi; non rilevano, di regola, le ragioni sostanziali dell'obbligazione se restano fuori dal thema decidendum.
- Se la lite riguarda la regolarità formale e temporale della riscossione, l'eventuale inadempimento del contribuente al pagamento del tributo non esclude la soccombenza dell'agente della riscossione quando la cartella sia stata annullata per vizi del procedimento di riscossione.
- Nel processo tributario, la formula della 'soccombenza reciproca' non può essere utilizzata per compensare le spese quando in realtà il giudizio abbia un solo soccombente sul capo decisivo della controversia.
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