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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21770/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alcioni impugnava la conferma di condanna relativa a varie contestazioni (principalmente per l'episodio 1.5: concussione ex art.317 c.p., e per la nomina reiterata di un CTU contestata come abuso d'ufficio ex art.323 c.p.), denunciando pure vizio di motivazione, nullità per mancata acquisizione/valutazione di una memoria difensiva, difetto di correlazione accusa-sentenza e errata qualificazione giuridica di talune condotte; Marinoni (parte civile) impugnava le assoluzioni e la mancata pronuncia sul risarcimento, censurando la valutazione delle prove e la mancata ricostruzione di taluni episodi come minacce o intimidazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte i ricorsi: ha confermato la condanna di Alcioni per il reato di concussione relativo al capo 1.5 (art.317 c.p.) e ha respinto le doglianze sulla motivazione, sull'apprezzamento delle prove e sulla correlazione accusa-sentenza; ha però accolto il ricorso di Alcioni limitatamente al capo 1.9 (abuso d'ufficio ex art.323 c.p.), annullando senza rinvio la sentenza su quel capo perché il fatto non sussiste, alla luce della riforma che ha ristretto l'ambito applicativo dell'art.323; il ricorso della parte civile Marinoni è stato respinto e le sue richieste di risarcimento rigettate; la parte civile è stata condannata alle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    La Corte ha confermato che la concussione può realizzarsi anche mediante l'abuso della 'qualità' del pubblico ufficiale: la strumentalizzazione della qualifica di magistrato per procurarsi un vantaggio indebito e per incutere timore costituisce abuso idoneo a integrare il reato quando sia prospettata la possibilità di arrecare un danno 'contra ius' che limita la libertà della vittima

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Alla luce della riforma (art.23 d.l. 16/7/2020, n.76) l'ambito applicativo è stato ristretto: per integrare il reato occorre la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge; comportamenti che violano principi generali o criteri di correttezza non sono più automaticamente sanzionabili penalmente. Per il capo 1.9 la Corte ha ritenuto che la fattispecie non sussista

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (nullità di ordine generale)

    Il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione/valutazione di una memoria difensiva può configurare nullità di ordine generale, ma chi deduce il vizio deve indicare il contenuto decisivo della memoria non valutata; la mancanza di tale indicazione rende il motivo generico e inammissibile

  • art. 129 comma 2 cod. pen. (assoluzione quando il fatto non sussiste o non costituisce reato)

    La Corte chiarisce che, in presenza di prescrizione intervenuta, il giudice può dichiarare l'estinzione del reato; la scelta tra assoluzione e declaratoria di prescrizione dipende dall'istruttoria e dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito

  • art. 24 Cost. (diritto di difesa)

    Richiamata dalla difesa per sostenere che l'essere magistrato non può escludere il diritto di difesa; la Corte ha però distinto il diritto di difesa dalla valutazione delle modalità con cui la qualifica è stata strumentalizzata per scopi illeciti

  • art. 23 d.l. 16/07/2020, n.76 (riforma applicata ai fatti pregressi)

    La modifica ha ulteriormente delimitato la punibilità ex art.323 c.p., riducendo l'applicabilità penale alle violazioni di regole di condotta specifiche ed esplicite, con possibile 'parziale abolitio' per fattispecie basate su norme generali o criteri discrezionali

  • art. 2 D. Lgs. 109/2006 (illeciti disciplinari dei magistrati)

    La Corte cita tale norma e la giurisprudenza del CSM per richiamare i doveri deontologici del magistrato (es. nomina degli ausiliari), ma osserva che tali violazioni disciplinari non si traducono automaticamente in reato penale dopo la riforma dell'art.323

Massime di principio

  • La strumentalizzazione della qualifica pubblica (anche del magistrato) per ottenere vantaggi personali e per incutere timore può integrare la concussione quando sia prospettato un danno 'contra ius' che limita la libertà di scelta della vittima; non è sufficiente la mera comunicazione dell'appartenenza all'ufficio
  • Per impugnare con successo la mancata acquisizione/valutazione di una memoria difensiva occorre indicare esattamente quale argomento decisivo sarebbe stato introdotto e come avrebbe inciso sulla decisione; il vizio generico è inammissibile
  • Dopo la riforma del 2020 l'art.323 c.p. va interpretato restrittivamente: solo la violazione di norme di condotta specifiche ed espressamente previste può costituire abuso d'ufficio penalmente rilevante; condotte deontologiche o cattivo uso della discrezionalità possono rilevare disciplinarmente ma non sempre penalmente
  • La discrepanza materiale fra il fatto contestato e la condotta descritta in sentenza non è automaticamente causa di nullità se le nuove modalità fattuali sono emerse in istruttoria e l'imputato ha avuto possibilità di difendersi; per censurare la correlazione accusa-sentenza è necessario dimostrare il concreto pregiudizio difensivo
  • La declaratoria di prescrizione può sostituire l'assoluzione quando l'azione penale si è estinta: chi invoca l'assoluzione deve mostrare che la dichiarazione di prescrizione sia stata erronea o che vi fossero elementi tali da permettere diversa qualificazione

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